Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 130/1982
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1982, n. 130
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 130/1982
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1982, n. 130
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Veduto l' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 362, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in sicurezza sociale e organizzazione sanitaria. Scuola di specializzazione in sicurezza sociale e organizzazione sanitaria Art. 363. - La scuola di specializzazione in sicurezza sociale e organizzazione sanitaria ha sede presso la cattedra di medicina sociale e conferisce il diploma di specialista in sicurezza sociale e organizzazione sanitaria. Art. 364. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Art. 365. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Art. 366. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 367. - Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 368. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 369. - L'insegnamento verrà impartito per certe materie secondo moduli interdisciplinari e si articolerà in lezioni e in seminari di ricerca. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: storia delle istituzioni sanitarie e previdenziali nel secolo XX; medicina legale e della sicurezza sociale (biennale - 1° anno); deontologia e legislazione sanitaria; diritto della sicurezza sociale; psicopatologia sociale; sociologia medica delle devianze. 2° Anno: medicina legale e della sicurezza sociale (2° anno); medicina sociale e preventiva (insegnamento interdisciplinare sugli aspetti sociali delle situazioni patologiche di maggiore importanza) (triennale - 1° anno); informatica ed epidemiologia (insegnamento interdisciplinare: elementi di statistica, statistica sanitaria, informatica sanitaria, epidemiologia generale e clinica, biometria). 3° Anno: medicina sociale e preventiva (2° anno); igiene sociale; tossicologia industriale e medicina preventiva dei lavoratori; economia sanitaria; programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari (insegnamento interdisciplinare: indicatori di efficienza e di efficacia dei servizi, principi e metodiche di controllo delle prestazioni mediche e farmaceutiche, automazione dei servizi, personale paramedico) (biennale - 1° anno). 4° Anno: medicina sociale e preventiva (3° anno); programmazione e organizzazione dei servizi sanitari (i servizi di prevenzione e riabilitazione nel piano fisico e mentale) (2° anno); caratteristiche e competenze dell'U.S.L.; organizzazione e competenze sanitarie e previdenziali nei Paesi della Comunità europea. Art. 370. - La frequenza alle lezioni e ai seminari di ricerca è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Art. 371. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Dovranno altresì presentare un rendiconto scritto sulle loro ricerche seminariali. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in "sicurezza sociale e organizzazione sanitaria", gli interessati dovranno superare lo esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione. Art. 372. - Le tasse, soprattasse e contributi della scuola di specializzazione in sicurezza sociale e organizzazione sanitaria sono quelle previste dalle norme generali del presente statuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 gennaio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1982 Registro n. 43 Istruzione, foglio n. 323
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 130/1982 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Decreto del Presidente della Repubblica 118/2026
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, co…
Decreto del Presidente della Repubblica 102/2026
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari i…
Decreto del Presidente della Repubblica 82/2026
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica …
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Decreto del Presidente della Repubblica 41/2026
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei m…
Decreto del Presidente della Repubblica 20/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente della Repubblica 12/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° feb…
Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il person…
Altre normative del 1982
Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1980, n. 944, recante mod…
Decreto del Presidente della Repubblica 1202
Istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione del ruolo speciale previsto dal…
Decreto del Presidente della Repubblica 1201
Assegnazione di un posto di tecnico laureato presso l'Universita' degli studi di Trieste.
Decreto del Presidente della Repubblica 1200
Istituzione in Palermo del secondo liceo artistico.
Decreto del Presidente della Repubblica 1199
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.
Decreto del Presidente della Repubblica 1198
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa.
Decreto del Presidente della Repubblica 1197
Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.
Decreto del Presidente della Repubblica 1196
Istituzione presso il Ministero della pubblica istruzione del ruolo speciale previsto dal…
Decreto del Presidente della Repubblica 1195
Altri Decreto del Presidente della Repubblica
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig…
203/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirige…
204/2025
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirig…
205/2025
Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque…
193/2025
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al dec…
189/2025
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, …
176/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →