Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1292/1967

Ripartizione di due dei centocinquanta posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, con decorrenza dall'anno accademico 1967-68.

Pubblicato: 11/01/1968 In vigore dal: 19/12/1967 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1967, n. 1292

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1292/1967 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 1967, n. 1292 ## Ripartizione di due dei centocinquanta posti di professore universitario di ruolo istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62, con decorrenza dall'anno accademico 1967-68. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1967-68, centocinquanta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati: nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di otto) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965; nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di quarantatre) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti; nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di dieci), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni; per la restante parte (e cioè in numero di ottantanove), per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 372 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 146 del 13 giugno 1967, con il quale sono stati ripartiti ottantasette nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1967, n. 640 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 197 del 7 agosto 1967, con il quale è stato assegnato un nuovo posto di professore universitario di ruolo, istituito con la predetta legge n. 62, alla facoltà di ingegneria dell'Università di Roma; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 292 del 23 novembre 1967, con il quale sono stati assegnati venti nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la stessa legge n. 62; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1131 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 9 dicembre 1967, con il quale sono stati assegnati diciannove nuovi posti di professore universitario di ruolo istituiti con la predetta legge n. 62; Vedute le motivate richieste delle facoltà e scuole, formulate con riferimento ai singoli corsi di laurea e diploma e corredate dei pareri del senato accademico e del consiglio di amministrazione, per l'assegnazione dei posti di ruolo in questione; Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62 ; Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di dieci) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di otto) destinati alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli Istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965 si provvederà con successivi decreti; Ravvisata la necessità di procedere ad una nuova ripartizione dei posti destinati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Per l'anno accademico 1967-68 sono così ripartiti tra le facoltà di cui appresso, altri due posti di professore universitario di ruolo dei centocinquanta istituiti, per l'anno accademico medesimo, dall' art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62 : Numero dei posti UNIVERSITA DI FIRENZE Facolta di giurisprudenza: per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto italiano . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 UNIVERSITA DI ROMA Facolta di medicina e chirurgia: per il raddoppiamento della cattedra di clinica pediatrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

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