Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1257/1965
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1965, n. 1257
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1257/1965
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1965, n. 1257
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Macerata.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Macerata approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1074 e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1206 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Macerata, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli dal 18 al 23 relativi all'istituto di esercitazioni giuridiche annesso alla Facoltà di giurisprudenza sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. TITOLO IV Istituto di esercitazioni giuridiche Art. 1 Art. 18. - È costituito presso la Facoltà di giurisprudenza un Istituto di esercitazioni giuridiche aventi i seguenti scopi generali: a) organizzare corsi di specializzazione e addestramento professionale; b) curare la pubblicazione di opere giuridiche; c) funzionare come seminario ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario; d) promuovere qualsiasi altra iniziativa culturale nel campo delle scienze giuridiche, come l'organizzazione di congressi, corsi, cicli di conferenze, incontri dibattiti, ecc. L'istituto ha autonomia amministrativa e dispone, a norma dell' art. 53 del testo unico 31 agosto 1933, numero 1592 , dei fondi ad esso assegnati, nonchè degli eventuali proventi ricavati dallo svolgimento della sua attività ai sensi delle vigenti leggi. Art. 19. - Il Consiglio della Facoltà di giurisprudenza elegge nel suo seno un direttore ed un vice direttore dell'istituto, che durano in carica un anno e sono rieleggibili. Spetta al direttore fissare anno per anno, su conforme parere del Consiglio di Facoltà, il programma dei lavori dell'Istituto. Art. 20. - Prestano la loro opera nell'Istituto i professori ufficiali e le altre persone di riconosciuta competenza che vengono prescelte dal Consiglio di Facoltà. Art. 21. - Sono ammessi a frequentare l'Istituto gli studenti iscritti al corso di Giurisprudenza, nonchè i laureati in Giurisprudenza da non oltre due anni. Ad ogni corso non possono essere iscritti più di quindici alunni salvo apposita deliberazione del Consiglio. Qualora i richiedenti superino il numero di quindici, il direttore delibera quali tra i richiedenti debbono essere ammessi. Art. 22. - Agli alunni che abbiano frequentato con diligenza uno o più corsi, prendendo parte alle esercitazioni che ne formano oggetto, viene rilasciato dal direttore dell'istituto, in base a relazione dei rispettivi docenti, un certificato che deve essere controfirmato dal preside della Facoltà. Art. 23. - L'Istituto può bandire concorsi a premio tra gli alunni iscritti, con norme da determinarsi dal direttore. Il direttore, sentito il Consiglio della Facoltà, può deliberare la stampa dei lavori degli alunni che ne siano meritevoli, negli "Annali" dell'Università. Art. 24. - All'istituto è annessa una biblioteca retta da un apposito regolamento emanato dal preside su proposta della Facoltà. Art. 25. - Presso la Facoltà sono inoltre costituiti i seguenti Istituti speciali: 1) Istituto di diritto privato; 2) Istituto di diritto pubblico e processuale civile; 3) Istituto di diritto romano; 4) Istituto di storia, filosofia del diritto e diritto ecclesiastico; 5) Istituto del diritto del lavoro e della previdenza sociale; 6) Istituto di diritto e procedura penale; 7) Istituto di diritto internazionale pubblico e privato; 8) Istituto di economia e finanza. Ogni Istituto avrà autonomia amministrativa ai sensi dell' art. 53 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e disporrà di locali propri. Dopo l'art. 25 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla creazione dell'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Istituto di medicina legale e delle assicurazioni Art. 26. - Alla Facoltà di giurisprudenza è annesso l'Istituto di medicina legale e delle assicurazioni. L'Istituto dispone, a norma dell' art. 53 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , dei fondi ad esso assegnati e può eseguire le prestazioni a pagamento di cui all'articolo 49 dello stesso testo unico. Art. 27. - L'istituto di medicina legale ha compiti didattici e di ricerca scientifica. A tale effetto tra l'altro: a) promuove ricerche di Medicina sociale e di Patologia professionale con particolare riguardo alle regioni delle Marche e degli Abruzzi; b) da all'insegnamento teorico delle discipline medico-legali indirizzo dimostrativo sperimentale per l'addestramento dei giovani nella pratica forense; c) organizza corsi di lezioni e di esercitazioni pratiche in medicina legale per laureati in Giurisprudenza o in Medicina, e chirurgia. Art. 28. - La scelta e la durata dei corsi viene stabilita dal direttore dell'Istituto sentito il parere della Facoltà, e le lezioni sono impartite dal direttore dell'Istituto, da professori ufficiali della Facoltà giuridica, da liberi docenti, o da altre persone di riconosciuta competenza. Alla fine di ogni corso, a coloro che hanno frequentato con assiduità uno o più corsi, viene rilasciato, su proposta del direttore dell'Istituto, un attestato di frequenza controfirmato dal rettore dell'Università. Art. 29. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lettere sono aggiunti quelli di: 31) Filologia medioevale ed umanistica; 32) Letteratura italiana moderna e contemporanea; 33) Storia contemporanea. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Lingue e letterature straniere moderne (ind. europeo) è aggiunto quello di "Letteratura anglo-americana. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Filosofia sono aggiunti quelli di: 17) Filosofia della storia; 18) Filosofia delle religioni. Dopo l'art. 29 è aggiunto il seguente nuovo articolo relativo alla creazione di alcuni Istituti annessi alla Facoltà di lettere e filosofia. Art. 30. - Presso la Facoltà di lettere e filosofia sono costituiti i seguenti Istituti: 1) Istituto di filologia e storia antica; 2) Istituto di filologia e storia medioevale; 3) Istituto di filologia e storia moderna; 4) Istituto di filosofia; 5) Istituto di lingue e letterature straniere. Ogni istituto avrà autonomia amministrativa ai sensi dell' art. 53 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 e disporrà di locali propri. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 ottobre 1965 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 12 novembre 1965 Atti del Governo, registro n. 198, foglio n. 19. - VILLA
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