Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1232/1980

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 29/10/1981 In vigore dal: 05/12/1980 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. 1232

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1232/1980 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. 1232 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 560, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione, presso la prima facoltà di medicina e chirurgia, della scuola di specializzazione in oncologia. Scuola di specializzazione in oncologia Art. 561. - La scuola di specializzazione in oncologia ha sede presso l'istituto di patologia generale e conferisce il diploma di specialista in oncologia. Art. 562. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 563. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente. Art. 564. - La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 565. - Il numero massimo degli allievi è di venti per anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 566. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 567. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: patologia generale dei tumori I; oncologia sperimentale I; anatomia ed istologia patologica dei tumori I; epidemiologia dei tumori; cancerogenesi ambientale e professionale e prevenzione primaria; immunologia dei tumori. 2° Anno: patologia generale dei tumori II; oncologia sperimentale II; anatomia ed istologia patologica dei tumori II; citodiagnostica dei tumori; prevenzione clinica e tecniche diagnostiche e di laboratorio; radiodiagnostica dei tumori; oncologia medica I; oncologia chirurgica I. 3° Anno: oncologia medica II; oncologia chirurgica II; radioterapia dei tumori; oncologia dell'apparato genitale femminile; oncologia pediatrica; principi di riabilitazione oncologica; organizzazione della lotta contro i tumori. La scuola provvede ad organizzare seminari e conferenze su specifici argomenti ad integrazione di quelli elencati nello statuto. Art. 568. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, seminari e conferenze organizzate dalla scuola è obbligatoria per l'ammissione agli esami. Il superamento degli esami di ciascuno anno è condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo. Per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Art. 569. - Al termine del triennio per ottenere il diploma i candidati devono presentare una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione.

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