Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1231/1954
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1231
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1231/1954
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1954, n. 1231
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuito dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1927, n. 2227 ; 4 settembre 1930, n. 1312 ; 1 ottobre 1931, n. 1778 ; 27 ottobre 1932, n. 2092 ; 6 dicembre 1934, n. 2394 ; 1 ottobre 1936, n. 2502 ; 12 maggio 1939, n. 1315 ; 5 ottobre 1939, n. 1644 ; 11 luglio 1941, n. 848 ; 18 luglio 1942, n. 928 , 24 novembre 1942, n. 1595, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 16 maggio 1947, n. 694 e con decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1948, n. 414 ; 30 luglio 1950, n. 1268 ; 31 ottobre 1950, n. 1307 ; 5 agosto 1951, n. 1311 ; 27 ottobre 1951, n. 1792 ; 3 ottobre 1952, n. 4541 ; 11 marzo 1953, n. 545 ; 12 maggio 1953, n. 547 ; 30 giugno 1954, n. 742 ; 30 giugno 1954, n. 755 e 14 agosto 1954, n. 862 ; n. 742; 30 giugno 1954 , n. 755 e 14 agosto 1954 , n. 862 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 55. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "psicologia". Dopo l'art. 259, sano aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento per settori e medici laboratoristi ospedalieri. Scuola di perfezionamento per settori e medici laboratoristi ospedalieri Art. 290. - La scuola di perfezionamento per "settori e medici laboratoristi" ha la durata di tre anni e conferisce il diploma di specializzazione di settore e laboratorista. Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei posti è stabilito anno per anno dal Consiglio della scuola su parere del Consiglio della Facoltà. Un tirocinio post-laurea presso il laboratorio di un Istituto universitario di un grande Istituto ospedaliero costituirà titolo preferenziale per l'ammissione. Art. 291. - Il corso della scuola di perfezionamento è costituito dalle seguenti materie: 1) Anatomia topografica; 2) Tecnica delle autopsie; 3) Anatomia microscopica e tecnica istologica; 4) Biochimica applicata alla clinica; 5) Microbiologia e immunologia; 6) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica; 7) Tecnica e diagnostica istopatologica; 8) Tecniche di laboratorio: a) ematologiche, b) sierologiche, c) urologiche, varie (elettrocardiografia, encefalografia, ecc.); 9) Anatomia patologica comparata; 10) Medicina legale (tossicologia, infortunistica). Art. 292. - Le materie elencate nell'art. 291 sono così distribuite nei tre anni di studio: 1° anno: 1) Anatomia topografica; 2) Anatomia patologica comparata; 3) Tecnica delle autopsie; 4) Anatomia microscopica e tecnica istologica; 5) Biochimica applicata alla clinica. 2° anno: 1) Microbiologia e immunologia; 2) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica; 3) Tecnica e diagnostica istopatologica; 4) Biochimica applicata alla clinica; 5) Tecniche varie: ematologiche, sierologiche, urologiche, elettrocardiografia, encefalografia, ecc.. 3° anno: 1) Microbiologia e immunologia; 2) Tecniche varie: ematologiche, sierologiche, ecc.; 3) Diagnostica anatomo-patologica; 4) Diagnostica istopatologica; 5) Medicina legale (tossicologica, infortunistica). Art. 293. - Gli specializzandi hanno l'obbligo di frequentare per undici mesi all'anno le lezioni, le esercitazioni, secondo i programmi stabiliti, e di seguire turni di internato nei vari istituti, secondo le designazioni della Direzione della scuola. Art. 294. - Alla fine del primo anno, gli specializzandi che avranno effettivamente frequentato sosterranno un colloquio sulle materie, dell'anno. Alla fine del corso si terrà l'esame su tutte le materie d'insegnamento. Il diploma di specializzazione sarà conferito dopo un esame pratico e relazione scritta su argomento inerente alle discipline di studio. Art. 295. - L'iscrizione ed il pagamento delle tasse relative devono essere effettuati attraverso la segreteria dell'Università secondo quanto è stabilito dal regolamento delle scuole di perfezionamento. I contributi di laboratorio sono fissati in un minimo di L. 60.000 annue e possono essere modificati con determinazione del Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, udite la Facoltà e scuola. I contributi potranno essere pagati in tre rate (ottobre, marzo e luglio). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 14 settembre 1954 EINAUDI MARTINO Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1955 Atti del Governo, registro n. 88, foglio n. 5. - CARLOMAGNO
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