Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella forma "aeque principaliter", della Parrocchia dei SS. Bartolomeo Apostolo e Silvestro, in localita' Costa del comune di Uzzano (Pistoia) con la Parrocchia dei SS. Jacopo e Martino, nello stesso Comune.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. 1230
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1230/1964
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1964, n. 1230
## Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea nella
forma "aeque principaliter", della Parrocchia dei SS. Bartolomeo
Apostolo e Silvestro, in localita' Costa del comune di Uzzano
(Pistoia) con la Parrocchia dei SS. Jacopo e Martino, nello stesso
Comune.
Art. 1 N. 1230. Decreto del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1104, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Pescia in data 21 maggio 1964, relativo alla unione temporanea nella forma "aeque principaliter" della Parrocchia dei SS. Bartolomeo Apostolo e Silvestro in località Costa del comune di Uzzano (Pistoia) con la Parrocchia dei SS. Jacopo e Martino nello stesso Comune. Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1964 Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 99. - VILLA
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