Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1228/1977

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Pubblicato: 17/07/1978 In vigore dal: 31/10/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1228

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1228/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1228 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 385, relativo alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che l'ordinamento della scuola di specializzazione in medicina del lavoro è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in medicina del lavoro La scuola di specializzazione in medicina del lavoro ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro e conferisce il diploma di specialista in medicina del lavoro. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di quindici per anno di corso e, complessivamente, di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: igiene del lavoro (I corso); fisiologia del lavoro ed ergonomia (I corso); tecnologia industriale; statistica medica e biometria; tecniche di laboratorio. 2° Anno: patologia e clinica delle malattie del lavoro (I corso); igiene del lavoro (II corso); fisiologia del lavoro ed ergonomia (II corso); psicologia del lavoro; tossicologia industriale 3° Anno: patologia e clinica delle malattie del lavoro (II corso); prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro (I corso); epidemiologia delle malattie del lavoro; radiobiologia e radioprotezione; dermatologia professionale. 4° Anno: patologia e clinica delle malattie del lavoro (III corso); prevenzione degli infortuni e delle malattie del lavoro (II corso); pronto soccorso; medicina legale e delle assicurazioni; organizzazione dei servizi di medicina e igiene de lavoro. Gli esami delle discipline svolte in corsi pluriennali verranno sostenuti alla fine dell'ultimo corso. La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o del triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in medicina del lavoro gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta su argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978 Registro n. 67 istruzione, foglio n. 359

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