Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1224/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 13/12/1968 In vigore dal: 18/10/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. 1224

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1224/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. 1224 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 92, relativo alle discipline nelle quali si conferiscono diplomi di specialista o di perfezionamento è modificato nel senso che la disciplina di cui al n. 11 è cambiata in "otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale". Gli articoli 126, 127, 134 e 135, 138 e 139 relativi rispettivamente alle scuole di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, in radiologia, e in patologia generale sono abrogati e sostituiti dai seguenti. Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Art. 1 Art. 126. - La scuola ha la durata di tre anni. Il numero complessivo da ammettere alla scuola è di 25 allievi. Art. 127. - Le materie di insegnamento sono così distribuite per anno di corso: 1° Anno: Anatomia Fisiologia Audiologia (1° anno) Semeiotica otorinolaringoiatrica Tecnica di laboratorio Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1° anno) Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria Anestesiologia in otorinolaringoiatria Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria Audiologia (2° anno) Otoneurologia Foniatria 3° Anno: Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria Chirurgia plastica Tracheo-bronco-esofagoscopia Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria Saranno inoltre tenute conferenze di medicina e di chirurgia generale a carattere integrativo. I singoli esami di profitto devono essere sostenuti alla fine di ogni anno di corso; per accedere al secondo e terzo anno di corso devono essere stati superati gli esami degli anni precedenti. Per il conseguimento del diploma di specialista deve essere presentata e discussa una dissertazione scritta su un argomento della specialità e superata una prova tecnica. Scuola di specializzazione in radiologia Art. 134. - La scuola di specializzazione in radiologia conferisce il diploma in radiologia e il diploma in radiologia diagnostica. Il numero complessivo degli allievi da ammettere alla scuola è di centoventi. Art. 135. - La durata dei corsi per il conseguimento del diploma in radiologia è di quattro anni. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni. Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia. Anatomia radiologica normale. Fisiologia radiologica. Tecnica radiologica generale. Semeiotica radiologica generale. Fondamenti di radiobiologia. Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: Tecnica e metodica dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi. Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale. Fondamenti di radioterapia. Danni da radiazioni e mezzi di protezione. Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica. Dimostrazioni cliniche di radioterapia. 3° Anno: Diagnostica radiologica differenziale. Dimostrazioni di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomopatologico. Dimostrazioni di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica. Radioterapia tradizionale. Curieterapia. Radioterapia con alte energie. Elementi di medicina nucleare. Istrumentario, tecnica e metodica di applicazione. Dosimetria. 4° Anno: Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica. Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna. Radiodiagnostica e radioterapia clinica (casistica). Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. I corsi sono integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. Sono strettamente obbligatori la frequenza alle lezioni e l'internato. La direzione della scuola si riserva di accertare, mediante esame, la preparazione basale generica medicochirurgica dei candidati. La durata dei corsi per il conseguimento del diploma in radiologia diagnostica è di tre anni. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni. Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia. Anatomia radiologica normale. Fisiologia radiologica. Tecnica radiologica generale. Semeiotica radiologica generale. Fondamenti di radiobiologia. Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati. Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale. Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione. Moderne tecniche di esplorazione radiologica. 3° Anno: Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica. Radiodiagnostica clinica. Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. I corsi della scuola sono integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. Sono strettamente obbligatori la frequenza alle lezioni e l'internato. La direzione della scuola si riserva di accertare, mediante esame, la preparazione basale generica medicochirurgica dei candidati. Scuola di specializzazione in patologia generale Art. 138. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale. Il corso di studi ha la durata di tre anni. Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, in scienze biologiche o di altre facoltà nel cui ordinamento degli studi è inserito l'insegnamento di patologia generale. Le iscrizioni ai singoli anni non potranno superare il numero di 30 allievi (totale n. 90). Nel caso di eccedenza di domande, la scelta tra i candidati richiedenti sarà fatta in base a concorso interno, per esame; gli aspiranti hanno l'obbligo di accertarsi presso l'istituto della eventuale data del concorso. A giudizio del direttore, entro il numero stabilito per i singoli anni di corso, possono essere ammessi al II corso direttamente i richiedenti sufficientemente forniti di titoli attinenti alla patologia generale (assistenti volontari di patologia generale e materie affini; specializzati in altre discipline affini alla patologia generale, ecc.). I candidati non riconosciuti idonei all'esame di diploma potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 139. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Eziologia generale (cause patogene, fisiche, chimiche e biologiche). Patologia istochimica. ((Patologia delle infestioni)) . Laboratorio di patologia generale (triennale). 2° Anno: Patologia delle infezioni. Immunologia. Fisiopatologia sistemica (biennale); (Fisiopatologia della termoregolazione, del cuore e dei vasi, della respirazione). Patologia del metabolismo (dei protidi, dei lipidi, dell'acqua e dei minerali e dei bioregolatori); Laboratorio di patologia generale. 3° Anno: Fisiopatologia sistemica (della digestione, del rene, del sangue e del sistema neuro-endocrino); Patologia oncologica. Laboratorio di patologia generale. Alla fine di ogni anno saranno sostenuti gli esami di ciascuna delle materie suindicate. Per conseguire il diploma di specializzazione in patologia generale, al termine del corso triennale oltre ad avere superato tutti gli esami nelle singole materie, è di obbligo presentare una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale, elaborata nell'istituto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1968 Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 28. - GRECO

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1224/1968 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decreto del Presidente della Repubblica 118/2026
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, co…
Decreto del Presidente della Repubblica 102/2026
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari i…
Decreto del Presidente della Repubblica 82/2026
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica …
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Decreto del Presidente della Repubblica 41/2026
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei m…
Decreto del Presidente della Repubblica 20/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente della Repubblica 12/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° feb…
Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il person…

Altre normative del 1968

Istituzione in Soletta (Svizzera) di un'agenzia consolare di 1ª categoria alle dipendenze… Decreto del Presidente della Repubblica 1699 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Leopoldo Maria Mannj del Balzo Squillaci… Decreto del Presidente della Repubblica 1698 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Maria Pia di Savoia", con sede in Oppido… Decreto del Presidente della Repubblica 1697 Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Alberti", con sede in S. Giovanni Valdar… Decreto del Presidente della Repubblica 1696 Istituzione in Volterra di un istituto tecnico femminile ed indirizzo generale. Decreto del Presidente della Repubblica 1694 Autorizzazione all'opera pia "S. Giuseppe", di Alessandria, ad istituire una scuola per i… Decreto del Presidente della Repubblica 1695 Istituzione di un istituto universitario di lingue e letterature straniere in Bergamo. Decreto del Presidente della Repubblica 1693 Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. Decreto del Presidente della Repubblica 1691

Altri Decreto del Presidente della Repubblica

Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig… 203/2025 Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirige… 204/2025 Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirig… 205/2025 Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque… 193/2025 Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al dec… 189/2025 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, … 176/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →