Quali sono gli obiettivi specifici di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia secondo il DPR 121/2004?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 121/2004 del 30 marzo 2004 approva gli obiettivi specifici di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie. Questo decreto si applica a tutte le istituzioni scolastiche dell'infanzia che intendono offrire l'insegnamento della religione cattolica come parte delle attività educative personalizzate. Il provvedimento riguarda direttamente i dirigenti scolastici, gli insegnanti di religione, i genitori e gli alunni delle scuole dell'infanzia, rappresentando l'attuazione dell'intesa sottoscritta il 23 ottobre 2003 tra il Ministero dell'istruzione e la Conferenza episcopale italiana. In pratica, il decreto stabilisce i criteri e i contenuti che devono guidare l'insegnamento della religione cattolica, inserendoli nel quadro delle indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative. Gli obiettivi sono allegati al decreto e rappresentano il riferimento normativo per la programmazione didattica e la valutazione dell'insegnamento religioso nella scuola dell'infanzia, garantendo coerenza tra le diverse istituzioni scolastiche.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 121
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 121/2004
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 2004, n. 121
## Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri
dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
dell'infanzia.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87 della Costituzione ; Vista la legge 25 marzo 1985, n. 121 , recante ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751 , relativo all'esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 , ed in particolare l'articolo 2, comma 3, lettera i); Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53 , recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 , contenente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell' articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 , ed in particolare l'allegato A; Vista l'intesa in data 23 ottobre 2003 tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Presidente della Conferenza episcopale italiana, relativa all'individuazione degli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nella scuola dell'infanzia; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2004; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Decreta: Art. 1 1. Sono approvati gli obiettivi specifici di apprendimento propri dell'insegnamento della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie, di cui all'allegato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 marzo 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 111 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 87 della Costituzione : «Art. 87. - Il presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio superiore di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica.». - Si riporta il testo della lettera i), comma 3 dell'art. 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Sono sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei Ministri: a) - h) (omissis); i) gli atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica di cui all' art. 7 della Costituzione ».
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Il DPR 121/2004 è il riferimento normativo per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole dell'infanzia, disciplinando gli obiettivi specifici di apprendimento in attuazione dell'intesa tra lo Stato italiano e la Santa Sede. Dirigenti scolastici e insegnanti di religione lo consultano per definire i piani personalizzati delle attività educative, in conformità alle indicazioni nazionali e al Concordato lateranense modificato nel 1984.
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