Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1209/1977

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 10/07/1978 In vigore dal: 07/10/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1209

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1209/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1977, n. 1209 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ferrara, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 144, relativo alla scuola di specializzazione in oncologia, è soppresso e sostituito dal seguente: Art. 1 Art. 144. - Potranno essere iscritti alla scuola i laureati in medicina e chirurgia, nel numero complessivo di 30 da ripartire nei tre anni di corso. Gli articoli 153, 154 e 155, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Art. 153. - La scuola di specializzazione in reumatologia, istituita presso la facoltà di medicina dell'Università di Ferrara, ha la durata di 4 anni accademici. Alla scuola possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Per l'ammissione è previsto un concorso per titoli ed esami. Art. 154. - Non potranno essere concesse per nessun titolo abbreviazioni di corso. Il numero complessivo degli iscritti nei quattro anni di corso non potrà essere superiore a 30. Alla fine di ogni anno di corso saranno tenuti gli esami relativi agli insegnamenti impartiti come specificato nell'art. 155. Art. 155. - Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono così ripartiti: 1° Anno: 1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore; 2) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore; 3) biochimica di interesse reumatologico; 4) microbiologia in relazione alle malattie reumatiche; 5) immunologia reumatologica; 6) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale). 2° Anno: 1) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (biennale); 2) esami di laboratorio in reumatologia; 3) diagnostica radiologica delle reumo-artropatie; 4) farmacologia reumatologica; 5) anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche; 6) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale). 3° Anno: 1) clinica e terapia ortopedica (biennale); 2) fisioterapia reumatologica; 3) idro-climatologia di interesse reumatologico; 4) reumo-artropatie professionali; 5) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale). 4° Anno: 1) epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi; 2) riabilitazione del malato reumatico; 3) clinica e terapia ortopedica (biennale); 4) clinica e terapia delle malattie reumatiche (triennale). L' art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1975, n. 478 , relativo alla scuola di specializzazione in oculistica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in oftalmologia, è soppresso e sostituito dal seguente: Art. 157. - La scuola di specializzazione in oftalmologia, che conferisce il diploma di specialista in oftalmologia, ha sede presso la clinica oculistica dell'Università ed è diretta dal direttore della clinica oculistica. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a, chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978 Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 342

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1209/1977 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Decreto del Presidente della Repubblica 118/2026
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, co…
Decreto del Presidente della Repubblica 102/2026
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari i…
Decreto del Presidente della Repubblica 82/2026
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica …
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Decreto del Presidente della Repubblica 41/2026
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei m…
Decreto del Presidente della Repubblica 20/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente della Repubblica 12/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° feb…
Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il person…

Altre normative del 1977

Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Matera. Decreto del Presidente della Repubblica 1274 Istituzione di un istituto professionale alberghiero di Stato in Siracusa. Decreto del Presidente della Repubblica 1273 Istituzione di un istituto tecnico industriale per l'elettronica industriale in Roma (XVI… Decreto del Presidente della Repubblica 1272 Misure giornaliere del premio per l'incremento del rendimento industriale di cui alla leg… Decreto del Presidente della Repubblica 1271 Raggruppamento delle materie relative agli indirizzi specializzati per ragioniere perito … Decreto del Presidente della Repubblica 1270 Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste. Decreto del Presidente della Repubblica 1269 Istituzione di un istituto tecnico agrario in Siena. Decreto del Presidente della Repubblica 1268 Modificazioni allo statuto dell'istituto universitario orientale di Napoli. Decreto del Presidente della Repubblica 1266

Altri Decreto del Presidente della Repubblica

Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig… 203/2025 Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirige… 204/2025 Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirig… 205/2025 Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque… 193/2025 Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al dec… 189/2025 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, … 176/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →