Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1207/1954

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania.

Pubblicato: 05/01/1955 In vigore dal: 26/10/1954 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1954, n. 1207

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1207/1954 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1954, n. 1207 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939 n. 1073 e modificato con i regi decreti 16 ottobre 1940 n. 1527 ; 15 aprile 1942, n. 4224 ; 5 settembre 1942 n. 1235 ; 24 ottobre 1942, n. 1596, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 22 ottobre 1946, n. 423 e con decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio 1948, n. 1160 ; 30 ottobre 1949, n. 994 ; 30 ottobre 1949, n. 1167 ; 30 ottobre 1950, n. 1305 ; 11 aprile 1951, n. 564 ; 27 ottobre 1951, n. 1793 ; 11 febbraio 1952, n. 366 ; 26 ottobre 1952, n. 4507 ; 10 febbraio 1953, n. 544 ; 25 giugno 1953, n. 709 e 23 marzo 1954, n. 751 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, numero 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 21. - Le lettere b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti: b) Istituzioni di diritto pubblico per il diritto internazionale e il diritto amministrativo; c) Matematica generale per la statistica e per la matematica finanziaria; d) Economica politica del primo e secondo anno per la scienza delle finanziario per la politica economica e finanziaria per l'economia e politica agraria, per l'economia dei trasporti e per la storia economica. Art. 22. - La lettera b) è sostituita dalla seguente: b) nella discussione orale di due argomenti scelti dal candidato in materie insegnate nella Facoltà diverse fra loro e da quella della dissertazione scritta. L'art. 23 è sostituito dal seguente: "Alla Facoltà di economia e commercio sono annessi i seguenti Istituti scientifici; ordinati come seminari, ai sensi dell'art. 23 del regolamento generale universitario: 1) Seminario economico; 2) Istituto di geografia; 3) Istituto di merceologia. I detti stituti hanno lo scopo di potenziare la cultura specializzata di studenti e di studiosi, addestrandoli all'indagine scientifica mediante corsi di lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze, tenute, oltre che dai docenti della Facoltà, da illustri cultori italiani e stranieri delle discipline insegnate nella Facoltà, e discipline affini, nonchè di contribuire al progresso degli studi con ricerche, pubblicazioni ed altre iniziative che verranno ritenute opportune". Art. 39. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di: "Semeiotica medica". Art. 1 Art. 107. - Il penultimo comma è sostituito dal seguente: "Chi ottiene l'abbreviazione del corso è tenuto a frequentare le materie e le esercitazioni ed a sostenere e superare gli esami speciali che siano eventualmente previsti per gli anni di corso dai quali è stato dispensato". Art. 108. - L'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "L'iscritto che non abbia soddisfatto in tutto o in parte agli obblighi suddetti e che non abbia superato gli esami prescritti per ciascun anno di corso non viene ammesso all'anno successivo". Dopo l'art. 138, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in radiologia ed in igiene. Scuola di specializzazione in radiologia Art. 139. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in radiologia ha la durata di tre anni. La scuola non può accogliere più di quattro allievi per ciascun anno di corso. Art. 140. - Gli insegnamenti impartiti nella Scuola sono: 1) Fisica dei raggi X; 2) Tecnica radiologica; 3) Anatomia radiografica; 4) Anatomia, patologica in rapporto alla radiologia (biennale); 5) Semeiotica radiologica e fisica comparata dei diversi organi ed apparati; 6) Radiobiologia; 7) Roentgendiagnostica dello scheletro; 8) Roentgendiagnostica del sistema nervoso; 9) Roentgendiagnostica dell'apparato digerente; 10) Roentgediagnostica dell'apparato urinario e genitale; 11) Roentgenterapia (biennale); 12) Radium-terapia,; 13) Elettro e foto-terapia; 14) Illustrazione e trattazione dei casi clinici esaminati radiologicamente (triennale). Scuola di specializzazione in igiene Art. 141. - Il corso degli studi della scuola di specializzazione in igiene ha la durata di tre anni. La scuola non può accogliere più di otto allievi per ciascun anno di corso. Art. 142. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1) Igiene generale (suolo, aria, acqua); 2) Patologia e clinica delle malattie da infezione, da intossicazione, da carenza; 3) Microscopia applicata all'igiene (microbiologia e parassitologia); 4) Chimica e fisica applicata all'igiene; 5) Igiene scolastica, ospitaliera, del lavoro, rurale; 6) Medicina engeneticogeriatrica, igiene individuale, infantile, dietologica; 7) Etiologia, epidemiologia profilassi delle malattie infettivo-contagiose, immunoprofilassi, parassitologia; 8) Legislazione sanitaria, polizia sanitaria, demografia; 9) Climatologia, l'igiene nell'urbanistica, nelle costruzioni delle abitazioni urbane e rurali, delle scuole, ospedali, industrie; 10) Statistica sanitaria ragionata; 11) Vigilanza igienica sul suolo e sull'abitato, sugli alimenti e sulle bevande; 12) Malattie sociali; 13) Malattie del lavoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 26 ottobre 1954 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1954 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 116. - CARLOMAGNO

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