Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 120/1997

Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

Pubblicato: 09/05/1997 In vigore dal: 02/04/1997 Documento ufficiale

Quali modifiche apporta il DPR 120/1997 alla documentazione caratteristica dei militari della Guardia di finanza?

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Il DPR 120/1997 modifica il precedente DPR 429/1967 riguardante i documenti caratteristici (valutazioni e fascicoli personali) degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza. La norma interviene specificamente sull'articolo 4, comma 3, del decreto del 1967, ampliando il contenuto informativo delle valutazioni professionali. Mentre precedentemente gli elementi di informazione erano limitati ai soli aspetti tecnici, il nuovo testo prevede che le informazioni possano riguardare anche le qualità fisiche, morali, di carattere, culturali, intellettuali, professionali e militari del militare valutato. Questa modifica consente all'autorità compilatrice della documentazione di disporre di elementi più completi e obiettivi per formulare giudizi complessivi sulle capacità del valutando. Un aspetto importante è che qualora il militare dipenda da autorità civile, il riferimento alle qualità militari viene omesso, e comunque gli elementi informativi non devono contenere qualifiche generiche.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1997, n. 120

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 120/1997 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1997, n. 120 ## Regolamento recante modificazione al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 87, quinto comma, della Costituzione ; Visto l' articolo 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189 , sull'ordinamento del Corpo della Guardia di finanza; Vista la legge 5 novembre 1962, n. 1695 , riguardante i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429 , concernente i documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza; Visto l' articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerato che, al fine di consentire un completo ed obiettivo giudizio su tutte le qualità del valutando, appare opportuno che l'autorità compilatrice della documentazione caratteristica disponga di esaurienti elementi di informazione, forniti dall'autorità che impiega direttamente l'ufficiale, non limitati ai soli aspetti tecnici; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 marzo 1997; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa ed il Ministro del tesoro; Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repupplica 13 febbraio 1967, n. 429, è sostituito dal seguente: "Gli elementi di informazione di cui al primo comma sono limitati agli aspetti tecnici, quelli di cui al secondo comma sono riferiti anche alle qualità fisiche, morali e di carattere, culturali ed intellettuali, professionali e militari del giudicando; qualora il militare dipenda da autorità civile il riferimento alle qualità militari è omesso. Gli elementi di informazione non contengono qualifiche.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visco, Ministro delle finanze Andreatta, Ministro della difesa Ciampi, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1997 Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 10 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 87, quinto comma, della Costituzione è il seguente: "Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti". - Il testo dell' art. 10, della legge n. 189/1959 (Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza), è il seguente: "Art. 10. - Ai militari del Corpo della Guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare per l'Esercito e le legge penale militare. Ad essi si applicano altresì le disposizioni sulle licenze, sui documenti caratteristici e matricolari e quelle concernenti gli accertamenti medicolegali valevoli per l'Esercito - Arma dei carabinieri - con le varianti eventualmente necessarie". - Il D.P.R. n. 429/1967 , reca: "Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza". - I commi 1 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), sono i seguenti: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2.-3. (Omissis). 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.". Nota all'art. 1: - Il terzo comma dell'art. 4 del D.P.R. n. 429/1967 (Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza) così recitava: "Gli elementi di informazione di cui ai precedenti commi sono limitati agli aspetti tecnici e non contengono qualifiche".

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Il DPR 120/1997 riguarda la documentazione caratteristica della Guardia di finanza e modifica i criteri di valutazione del personale militare, introducendo parametri di valutazione più ampi rispetto alla versione precedente. La norma è rilevante per chi gestisce risorse umane in ambito militare e amministrativo, in quanto disciplina come devono essere strutturate le valutazioni professionali e personali dei militari, con particolare attenzione alla distinzione tra personale sotto autorità militare e personale dipendente da autorità civile.

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