Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 120/1983

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato.

Pubblicato: 22/04/1983 In vigore dal: 31/03/1983 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 120

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 120/1983 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1983, n. 120 ## Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 911 , e successive modificazioni; Visto il regio decreto-legge 25 gennaio 1940, n. 9 , convertito nella legge 13 maggio 1940, n. 674 , e successive modificazioni; Vista la legge 22 dicembre 1948, n. 1456 ; Su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Sentito il comitato interministeriale dei prezzi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 26 marzo 1983; Decreta: Art. 1 Con decorrenza 1 maggio 1983 alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle persone sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le basi chilometriche delle tariffe n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6 sono sostituite da quelle riportate nella tabella figurante nell'allegato n. 1 al presente decreto; 2) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 1-bis sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 2 al presente decreto; 3) i prezzi della tariffa n. 15 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 3 al presente decreto; 4) le basi chilometriche, i diritti fissi e i prezzi della tariffa n. 21 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 4 al presente decreto; 5) le basi chilometriche ed i diritti fissi della tariffa n. 21-bis sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 5 al presente decreto; 6) le basi chilometriche ed i diritti fissi delle tariffe n. 22 e n. 23 sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 6 al presente decreto; 7) i prezzi della tariffa n. 25 per biglietti chilometrici sono fissati in L. 188.000 e in L. 105.000 rispettivamente per la prima e la seconda classe; 8) i diritti speciali, le tasse accessorie e i depositi cauzionali di cui all'allegato n. 1 alle predette "Condizioni e Tariffe" sono sostituiti da quelli riportati nella tabella figurante nell'allegato n. 7 al presente decreto; 9) le tasse, le soprattasse ed i diritti, anche accessori, di ogni genere figuranti nel testo delle predette "Condizioni e Tariffe" sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 8 al presente decreto; 10) i prezzi minimi per viaggiatori, sia per adulti sia per ragazzi, e per qualsiasi tariffa, salvo quella n. 14, sono fissati in L. 600 per la prima e L. 500 per la seconda classe. Fanno eccezione i prezzi minimi delle tariffe per biglietti di abbonamento che sono fissati in L. 1.800 per la prima e in L. 1.200 per la seconda classe; 11) il prezzo dell'abbonamento speciale valido per il servizio urbano di Roma, previsto all'articolo 43 par. 11, è fissato in L. 6.000; 12) il secondo capoverso dell'articolo 19 par. 1 è modificato come segue: "Agli effetti della tassazione dei trasporti, le distanze si computano come segue: a) da 1 a 100 km, di cinque in cinque chilometri (calcolando per chilometri 5 le distanze da 1 a 5, per chilometri 10 le distanze da 6 a 10 e così di seguito); b) da 101 a 350 km, di dieci in dieci chilometri (calcolando per chilometri 110 le distanze da 101 a 110, per chilometri 120 le distanze da 111 a 120, e così di seguito); c) da 351 a 700 km, di venticinque in venticinque chilometri (calcolando per chilometri 375 le distanze da 351 a 375, per chilometri 400 le distanze da 376 a 400 e così di seguito); d) da 701 a 1000 km di cinquanta in cinquanta chilometri (calcolando per chilometri 750 le distanze da 701 a 750, per chilometri 800 le distanze da 751 a 800, e così di seguito); e) da 1001 e oltre, di cento in cento chilometri (calcolando per chilometri 1100 le distanze da 1001 a 1100, per chilometri 1200 le distanze da 1101 a 1200, e così di seguito)". 13) il quinto ed il sesto alinea dell'art. 47 sono modificati come segue: "Gli abbonamenti settimanali si rilasciato solo per la seconda classe e per percorsi non eccedenti 150 km. Essi valgono per viaggiare soltanto con treni locali, se di percorrenza fino a 50 km e con determinati treni diretti stabiliti dagli uffici commerciali e del traffico competenti, se di percorrenza superiore. Gli abbonamenti festivi si rilasciano solo per la seconda classe e per percorsi fino a 200 km. Essi sono validi per viaggiare anche con i treni diretti, qualunque sia la percorrenza".

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