Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 120/1979
Autorizzazione al Fondo di assistenza per i finanzieri, alla Cassa ufficiali ed al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza ad avvalersi dell'Avvocatura dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1979, n. 120
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 120/1979
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1979, n. 120
## Autorizzazione al Fondo di assistenza per i finanzieri, alla Cassa
ufficiali ed al Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e
finanzieri della guardia di finanza ad avvalersi dell'Avvocatura
dello Stato per la rappresentanza e la difesa in giudizio.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1187 , convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 568 , e successive modificazioni, che agli articoli 23 e 33 ha istituito, rispettivamente, il Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri e la Cassa ufficiali della guardia di finanza; Vista la legge 20 ottobre 1960, n. 1265 , e successive modificazioni, che ha istituito il Fondo di assistenza per i finanzieri; Visto l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento della Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 , modificato dall' art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889 ; Considerata la opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio del Fondo di assistenza per i finanzieri, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri delle finanze, di grazia e giustizia e del tesoro; Decreta: L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, del Fondo di assistenza per i finanzieri, della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della guardia di finanza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 16 febbraio 1979 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - BONIFACIO - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1979 Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 8
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