Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1196/1962
Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle province di Bergamo, Brescia, Cremona, La Spezia, Mantova, Parma e Siena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1196
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1196/1962
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1196
## Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti
dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle province di
Bergamo, Brescia, Cremona, La Spezia, Mantova, Parma e Siena.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741 , che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027 , recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741 ; Visti il contratto collettivo nazionale 13 marzo 1957 e l'accordo collettivo nazionale 12 agosto 1959, per i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri; Visto, per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo integrativo 29 marzo 1960, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale -, il Piccolo Esercizio Cinematografico e la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L., la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo U.I.L. -; Visto, per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo integrativo 21 giugno 1960, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale -, il Piccolo Esercizio Cinematografico e la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -,la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo integrativo 20 maggio 1960, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale -, il Piccolo Esercizio Cinematografico e la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -, la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -; Visto, per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo integrativo 30 marzo 1960, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Regionale Ligure -, la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -; Visto, per la provincia di Mantova, l'accordo collettivo integrativo 12 maggio 1960, stipulato tra l'Associazione Generale italiana dello Spettacolo - Sezione Provinciale -, il Piccolo Esercizio Cinematografico e la Federazione italiana Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -; Visti, per la provincia di Parma: - l'accordo collettivo integrativo 1 marzo 1960, e relative tabelle; - l'accordo collettivo integrativo 22 giugno 1960; stipulati tra il Gruppo degli Industriali dello Spettacolo - A.G.I.S. - e la Federazione Provinciale Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. -, la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -; cui ha aderito, in pari data, l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -; Visto, per la provincia di Siena, l'accordo collettivo integrativo 15 gennaio 1960, stipulato tra la Sezione Provinciale degli Esercenti Cinema e la Federazione Provinciale Lavoratori dello Spettacolo - C.G.I.L. -, la Federazione Unitaria Lavoratori dello Spettacolo - C.I.S.L. e la Federazione italiana Autonoma Lavoratori dello Spettacolo - U.I.L. -; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Bergamo, in data 25 giugno 1961, n. 18 della provincia di Brescia, in data 8 luglio 1961, n. 27 della provincia di Cremona, in data 30 giugno 1961, n. 25 della provincia di La Spezia, in data 3 luglio 1961, n. 10 della provincia di Mantova, in data 8 luglio 1961, n. 37 della provincia di Parma, in data 30 giugno 1961, n. 9 della provincia di Siena, in data 28 giugno 1961, degli accordi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Art. 1 Articolo unico. I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati i sottoindicati accordi collettivi integrativi, relativi ai lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto: per la provincia di Bergamo, l'accordo collettivo 29 marzo 1960; per la provincia di Brescia, l'accordo collettivo 21 giugno 1960; per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo 20 maggio 1960; per la provincia di La Spezia, l'accordo collettivo 30 marzo 1960; per la provincia di Mantova, l'accordo collettivo 12 maggio 1960; per la provincia di Parma, gli accordi collettivi 1 marzo 1960 e 22 giugno 1960; per la provincia di Siena, l'accordo collettivo 15 gennaio 1960. Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti cinema e cinema-teatri delle province di Bergamo, Breccia, Cremona, Mantova, Parma, Siena. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1962 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: BOSCO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1962 Atti del Governo, registro n. 156, foglio n. 20. - VILLA
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