Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1192/1973

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Pubblicato: 26/11/1974 In vigore dal: 31/10/1973 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1192

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1192/1973 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1973, n. 1192 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 174 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole in "Allergologia e immunologia clinica" e in "Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso". Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "Allergologia ed immunologia clinica" e in "Chirurgia d'urgenza e pronto soccorso". Scuola di specializzazione in allergologia ed immunologia clinica Art. 224. - La scuola di specializzazione ha sede presso l'istituto di clinica medica II. La durata del corso è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Il numero degli iscritti è di cinque per ciascun anno di corso. Art. 225. - Il piano di studi della scuola comprende i seguenti insegnamenti: Allergia ed apparato digerente (annuale); Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (biennale); Istopatologia generale (annuale); La patologia allergica in riferimento ai diversi agenti eziologici (annuale); La patologia autoimmune (annuale); Semeiotica e diagnostica allergologica (biennale); Patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio (annuale); Allergia ed otorinolaringoiatria (annuale); Le malattie cutanee e patogenesi allergica (annuale); Clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio (annuale); Allergia ed altri organi ed apparati (annuale); La terapia specifica ed aspecifica delle sindromi allergiche (annuale); Allergopatie professionali (annuale). Art. 226. - La ripartizione degli insegnamenti nel tre anni di corso è la seguente: 1° Anno: Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (1° corso); Istopatologia generale; La patologia allergica in riferimento ai diversi agenti eziologici; La patologia autoimmune; Semeiotica e diagnostica allergologica (1° corso). 2° Anno: Basi immunologiche e patogenesi dell'allergia (2° corso); Semeiotica e diagnostica allergologica (2° corso); Patologia dell'allergia dell'apparato respiratorio; Allergia ed otorinolaringoiatria; Le malattie cutanee e patogenesi allergica. 3° Anno: Clinica dell'allergia dell'apparato respiratorio; Allergia ed apparato digerente; Allergia ed altri organi ed apparati; La terapia specifica ed aspecifica delle sindromi allergiche; Allergopatie professionali. Art. 227. - L'ammissione alla scuola avverrà per titoli ed esami. Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, potrà invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse allergologico od immunologico. Per ottenere l'iscrizione alla scuola occorre presentare: 1) domanda in carta legale indirizzata al rettore; 2) certificato di laurea (riportante i voti conseguiti in ogni esame). Gli iscritti alla scuola dovranno pagare le tasse, soprattasse e contributi nella misura stabilita per gli studenti della facoltà di medicina e chirurgia. Scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso Art. 228. - La scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso conferisce il diploma di specialista in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso. Gli anni necessari per il conseguimento del diploma sono quattro. Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di dieci per ogni anno di corso, per un totale di quaranta iscritti. La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami. Art. 229. - Le materie impartite nella scuola sono le seguenti: Anatomia chirurgica; Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza; Anestesiologia; Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (quadriennale); Chirurgia generale (quadriennale); Chirurgia ginecologica d'urgenza; Chirurgia plastica e riparatrice (biennale); Chirurgia pediatrica d'urgenza; Chirurgia toracica d'urgenza; Chirurgia urologica d'urgenza; Fisiopatologia del politraumatizzato; Neurotraumatologia (biennale); Radiologia; Rianimazione; Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza; Semeiotica chirurgica; Trattamento del politraumatizzato; Trattamento pre o post-operatorio in chirurgia; Traumatologia dell'apparato locomotore (biennale); Traumatologia maxillo-facciale; Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche. Art. 230. - La ripartizione degli insegnamenti nei quattro anni di corso è la seguente: 1° Anno: Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (1° corso); Chirurgia generale (1° corso); Traumatologia dell'apparato locomotore (1° corso); Anestesiologia; Ricerche di laboratorio in chirurgia d'urgenza; Semeiotica chirurgica; Radiologia; Traumatologia maxillo-facciale. 2° Anno: Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (2° corso); Chirurgia generale (2° corso); Traumatologia dell'apparato locomotore (2° corso); Chirurgia plastica-riparatrice (1° corso); Anatomia chirurgica; Trattamento pre o post-operatorio in chirurgia d'urgenza; Chirurgia ginecologica d'urgenza; Chirurgia urologica d'urgenza. 3° Anno: Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (3° corso); Chirurgia generale (3° corso); Neurotraumatologia (1° corso); Chirurgia plastica-riparatrice (2° corso); Valutazione medico-legale delle lesioni chirurgiche; Chirurgia toracica d'urgenza; Chirurgia cardio-vascolare d'urgenza; Chirurgia pediatrica d'urgenza. 4° Anno: Chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso (4° corso); Chirurgia generale (4° corso); Neurotraumatologia (2° corso); Fisiopatologia del politraumatizzato; Trattamento del politraumatizzato; Rianimazione. Art. 231. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria per tutti gli iscritti. L'internato è obbligatorio durante tutti i quattro anni del corso, che si svolgerà presso l'istituto di clinica chirurgica, con presenza giornaliera nei vari reparti. Dall'obbligo di tale internato potranno essere esentati quegli allievi che, in qualità di aiuti o di assistenti di ruolo prestino servizio presso reparti di chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso delle università o di ospedali regionali o provinciali. Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno, durante l'anno accademico, dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni pratiche e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali. Alla fine del corso l'allievo, inoltre, dovrà sostenere un esame generale di profitto che consisterà nella discussione di una dissertazione scritta su di un tema assegnato dal direttore della scuola. I candidati già in possesso della specializzazione in chirurgia generale potranno essere iscritti al 2° anno della scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e di pronto soccorso, dovranno però a tal fine superare l'esame di "Traumatologia maxillo-facciale". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1973 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1974 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 138. - SCIARRETTA

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