Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1171/1971

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Pubblicato: 13/01/1972 In vigore dal: 25/10/1971 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1971, n. 1171

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1171/1971 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1971, n. 1171 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 116. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Fisiologia applicata; Virologia oncologica. Art. 124. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto il seguente: Istituto per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico. Dopo l'art. 129 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alle norme dell'istituto "per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico". Art. 130. - L'istituto per lo studio delle ultrastrutture di interesse biologico viene articolato in diverse sezioni, di cui si elencano alcune da istituirsi con carattere prioritario: morfologia delle ultrastrutture, biochimica delle ultrastrutture, biofisica delle ultrastrutture, farmacologia delle ultrastrutture ed altre di cui si riconosce la necessità. Le sezioni vengono costituite su deliberazione del consiglio direttivo. Art. 131. - L'istituto ha per scopo lo studio delle ultrastrutture biologiche (in condizioni normali e patologiche) fino al livello molecolare. Tra i compiti dell'istituto c'è quello di promuovere la formazione di ricercatori e tecnici nei campi di attività dell'istituto stesso ed anche quello di condurre e promuovere iniziative di ricerca, comuni tra studiosi di differenti discipline della facoltà; nonchè di altre facoltà, di centri, laboratori e istituti di ricerca extra-universitari, sia italiani che stranieri. Art. 132. - La direzione scientifica ed amministrativa dell'istituto è esercitata da un consiglio direttivo composto: a) cinque professori scelti tra i professori di ruolo o fuori ruolo della facoltà di medicina e chirurgia; b) due professori aggregati della stessa facoltà; (i professori di cui alle lettere a) e b) saranno scelti dalla facoltà di medicina e chirurgia sulla base della loro particolare competenza nelle singole materie afferenti all'attività dell'istituto); c) due assistenti di ruolo; d) due ricercatori a carico di enti nazionali o stranieri (ad es. C.N.R.); e) due tecnici di ruolo; f) due studenti; (i membri di cui alle lettere c), d), e) ed f), devono tutti far parte del personale dell'istituto e vengono eletti da tutti i componenti dell'istituto stesso). I componenti del consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Art. 133. - Il direttore dell'istituto sarà un professore di ruolo, nominato dalla facoltà su proposta del consiglio direttivo. Vengono eletti dal consiglio direttivo, tra il personale scientifico dell'istituto i vice-direttori, uno per ogni sezione o reparto. Il direttore ed i vice-direttori durano in carica tre anni; il direttore non può essere eletto consecutivamente più di una volta. Il consiglio direttivo si riunisce periodicamente almeno cinque volte all'anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta il direttore lo ritenga opportuno o quando sette membri ne facciano richiesta. Avranno valore solo le deliberazioni prese quando è presente la maggioranza dei membri del consiglio direttivo. Art. 134. I fondi occorrenti per l'attività dell'istituto derivano: a) da dotazione annuale che sarà messa a disposizione dalla Università degli studi; b) da contratti di ricerca con enti nazionali o stranieri; c) da dotazioni di enti pubblici o di privati italiani e stranieri; d) da fondi trasferiti da altri istituti o cattedre della stessa o di altre facoltà universitarie. La gestione economico-amministrativa dell'istituto sarà analoga a quella di altri istituti o cattedre della facoltà di medicina e chirurgia. Art. 135. - L'istituto avrà un proprio personale, assistente, ricercatore, tecnico, subalterno, amministrativo assegnato con le stesse modalità con le quali esso viene attribuito attualmente alle singole cattedre. All'istituto potranno essere destinati professori aggregati. Art. 136. - L'attività scientifica dell'istituto si svolgerà su programmi di ricerca scritti, che saranno sottoposti alla preventiva approvazione del consiglio direttivo. L'istituto svolgerà ricerche eseguite dai ricercatori e studiosi dello stesso istituto, oppure in collaborazione con studiosi di istituti o cattedre della stessa facoltà o di altre facoltà o anche di organismi extra-universitari. Il vaglio del comitato direttivo concernerà anche lo stanziamento dei relativi fondi necessari. Art. 137. - Presso l'istituto saranno tenuti corsi di insegnamento di varia natura, accessibili agli studenti e laureati che vi siano interessati (previa deliberazione del consiglio direttivo) sulle discipline e tecniche relative alle attività che si svolgono presso l'istituto. L'istituto è autorizzato ad accogliere studiosi italiani e stranieri particolarmente competenti nei campi di attività dello stesso, con possibile retribuzione a carico dell'istituto. Art. 138. - norme transitorie: Il Centro di microscopia elettronica della facoltà, attualmente esistente presso l'istituto di anatomia patologica, coi beni patrimoniali, il personale e la disponibilità finanziaria afferente, viene assorbito dall'istituto all'atto della sua istituzione (pubblicazione del decreto di modifica di statuto sulla Gazzetta Ufficiale). L'attuale sede del Centro di microscopia elettronica della facoltà diventa sede dell'istituto fino a nuova sede. Circa la costituzione del consiglio direttivo di cui all'art. 132, esso sarà composto di un numero minore di membri fino a che il personale dell'istituto non raggiungerà il numero indicato dall'art. 132. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 160. - VALENTINI

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