Norme per l'esercizio della facolta' del Ministero dei trasporti di assegnare in uso o cedere in proprieta' gli autoveicoli di cui all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, a coloro che sono stati spossessati dei loro automezzi a causa di eventi bellici.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1950, n. 117
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 117/1950
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 gennaio 1950, n. 117
## Norme per l'esercizio della facolta' del Ministero dei trasporti di
assegnare in uso o cedere in proprieta' gli autoveicoli di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118, a coloro
che sono stati spossessati dei loro automezzi a causa di eventi
bellici.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87 della Costituzione ; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 gennaio 1915, n. 49 ; Visto il decreto legislativo Presidenziale 22 gennaio 1948, n. 118 ; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per i trasporti; Decreta: Art. 1 Chi è stato spossessato del proprio autoveicolo a causa di eventi bellici, per ottenere dal Ministero dei trasporti l'assegnazione in uso o la cessione in proprietà di un autoveicolo soggetto a recupero ai sensi del decreto legislativo 21 gennaio 1945, n. 49 e del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 118 , deve presentare all'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione nella cui circoscrizione risiede, ovvero alla Sezione di esso nel caso in cui risieda nella relativa circoscrizione, domanda corredata dei seguenti documenti: 1) certificato di residenza; 2) estratto generale cronologico dei Pubblico Registro Automobilistico relativo all'autodromo del quale è stato spossessato; 3) certificato della competente Intendenza di finanza comprovante che in dipendenza dello spossessamento non gli è stato corrisposto alcun indennizzo per danno di guerra; 4) atto notorio dal quale risulti che l'autoveicolo è stato asportato o requisito senza corresponsione di indennità da parte delle truppe germaniche o delle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, ovvero è stato asportato da parte delle truppe alleate.
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