Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1168/1970
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1168
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1168/1970
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. 1168
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: l'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato, nel senso che la scuola di "Pediatria" muta la denominazione in quella di "Clinica pediatrica". Gli articoli 141, 142, 143, 144, 145 e 146 relativi alla scuola di specializzazione in pediatria che assume la denominazione di scuola di specializzazione in clinica pediatrica, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in clinica pediatrica Art. 1 Art. 141. - Presso l'istituto di clinica pediatrica è istituita la scuola di specializzazione in clinica pediatrica, che ha lo scopo di conferire la necessaria competenza a coloro che vogliono dedicarsi all'esercizio della medicina infantile. Il diploma, che viene rilasciato in seguito ad esame, attribuisce la qualifica di specialista in clinica pediatrica. Art. 142. - Materie d'insegnamento: 1° Anno: Clinica pediatrica (triennale); Patologia pediatrica (biennale); Puericultura (biennale); Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica (biennale); Auxologia normale e patologica (annuale); Psicologia dell'età evolutiva (annuale). 2° Anno: Clinica pediatrica; Patologia pediatrica; Puericultura; Semeiotica pediatrica e tecnica diagnostica; Terapia pediatrica (annuale); Radiologia pediatrica (annuale); Malattie infettive dell'infanzia (annuale). 3° Anno: Clinica pediatrica; Neuropsichiatria ed igiene mentale dell'infanzia. Le materie fondamentali sopraelencate saranno integrate a giudizio del consiglio della scuola da almeno tre insegnamenti scelti fra i seguenti: Chirurgia pediatrica; Ortopedia e traumatologia infantile; Odontoiatria; Clinica dermosifilopatica; Clinica oculistica; Clinica otorinolaringoiatrica; Cardiologia; Genetica; ed altre eventuali che il consiglio della scuola può stabilire di anno in anno. Il direttore della scuola, inoltre, può disporre che si tengano un certo numero di conferenze su argomenti di interesse pediatrico. Art. 143. - Il corso ha la durata di 3 anni. L'insegnamento ha carattere essenzialmente dimostrativo e pratico. L'iscrizione direttamente al secondo anno del corso può essere consentita, a giudizio del consiglio della scuola, per i candidati che abbiano conseguito il diploma di specializzazione in puericultura o che abbiano titoli pediatrici. Art. 144. - Alla scuola di specializzazione in clinica pediatrica sono ammessi complessivamente settanta iscritti. Gli iscritti hanno l'obbligo di internato, obbligatorio per tutto il triennio nella clinica pediatrica. Sono concessi due mesi di ferie all'anno. È obbligatoria l'assidua frequenza a tutti i corsi di insegnamento compresi quelli integrativi. Art. 145. - Al corso possono iscriversi solo i laureati in medicina e chirurgia. Le norme di iscrizione, pagamento tasse, esami, ecc. sono quelle generali delle scuole di specializzazione e di perfezionamento riferite negli articoli da 122 a 137 di questo statuto. Art. 146. - Per conseguire il diploma di specializzazione in pediatria gli iscritti al corso, dopo aver superato tutti gli esami e completata la frequenza obbligatoria, dovranno presentare e discutere una dissertazione scritta su di un argomento di pediatria. Il diploma di specialista così conseguito è valido a tutti gli effetti di legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1970 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1971 Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 18. - CARUSO
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