Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge n. 51 del 2010, quale risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 23 del 2011 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale. (11G0158)
Cosa stabilisce il Decreto del Presidente della Repubblica 115/2011 in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 115/2011 abroga disposizioni della legge n. 51 del 2010 che prevedevano il "legittimo impedimento" per il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri a comparire in udienza penale. Questo decreto è stato emanato in seguito a un referendum popolare indetto il 23 marzo 2011, con cui i cittadini hanno votato per eliminare questa norma. La Corte costituzionale, con sentenza n. 23 del 2011, aveva già ritenuto necessario sottoporre la questione al voto popolare, riconoscendo l'importanza della decisione. L'abrogazione riguarda specificamente i commi 1, 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 1 e l'intero articolo 2 della legge n. 51/2010, eliminando così la possibilità per i vertici dell'esecutivo di invocare impedimenti legittimi per non comparire in giudizio. L'effetto della norma decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 18 luglio 2011, rendendo i Ministri e il Presidente del Consiglio soggetti alle medesime regole di comparizione in udienza penale applicabili a tutti i cittadini.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 115
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 115/2011
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 115
## Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'articolo 1, commi
1, 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 2 della legge n. 51 del 2010, quale
risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 23
del 2011 in materia di legittimo impedimento del Presidente del
Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale.
(11G0158)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' articolo 75 della Costituzione ; Visto l' articolo 37 della legge 25 maggio 1970, n. 352 ; Visti gli atti trasmessi in data 14 luglio 2011 da parte dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, relativi alla proclamazione del risultato del referendum indetto con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 4 aprile 2011 , per l'abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51 , in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale ; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente decreto: Art. 1 1. In esito al referendum di cui in premessa, l'articolo 1, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 2 della legge 7 aprile 2010, n, 51, recante «Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza» quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 13-25 gennaio 2011 della Corte costituzionale , sono abrogati. 2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 luglio 2011 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano
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Il DPR 115/2011 è il riferimento normativo per comprendere l'abrogazione del legittimo impedimento, un istituto di diritto processuale penale che riguardava l'immunità procedurale dei vertici dell'esecutivo. La norma si collega ai principi costituzionali di uguaglianza davanti alla legge, al diritto di difesa e alla giustizia penale, nonché ai referendum abrogativi come strumento di democrazia diretta previsto dall'articolo 75 della Costituzione.
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