Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1146/1956

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia.

Pubblicato: 23/10/1956 In vigore dal: 03/09/1956 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1146

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1146/1956 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 settembre 1956, n. 1146 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1107 e modificato con i regi decreti 2 ottobre 1940, n. 1471 ; 17 ottobre 1941, n. 1205 ; 5 settembre 1942, n. 1239 ; 24 ottobre 1942, n. 1651; con decreto del Capo provvisorio dello Stato 5 ottobre 1946, n. 309 e con decreti del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 936 ; 30 ottobre 1950, n. 1128 ; 11 aprile 1951, n. 472 ; 27 ottobre 1951, n. 1675 ; 14 marzo 1952, n. 768 ; 11 marzo 1953, n. 457 ; 6 ottobre 1953, n. 1110 ; 14 settembre 1954, n. 1009 ; 26 ottobre 1954, n. 1203 ; 4 febbraio 1955, n. 117 ; 27 luglio 1955, n. 803 ; 20 settembre 1955, n. 942 , e 20 settembre 1955, 950; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 75. - Nel primo capoverso dopo la parola "igiene" sono aggiunte le seguenti: in "gastroenterologia" ed in "anestesiologia". Dopo l'art. 91 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in "gastroenterologia" ed in "anestesiologia". Scuola di perfezionamento in gastroenterologia Art. 92. - La scuola ha la durata di due anni: il numero degli iscritti è limitato a sei per ogni anno di corso. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Anatomia normale; Fisiologia; Anatomia patologica; Metodologia e diagnostica di laboratorio; Batteriologia e parassitologia; Patologia e semeiotica segmentaria; Alimentazione e fattori nutritivi; Clinica generale e speciale dei singoli segmenti (biennale); Radiologia (biennale); Stomatologia (semestrale); Esofagogastrologia (semestrale); Proctologia (semestrale). 2° anno: Tecnica e istologia bioptica; Terapia generale e speciale; Chirurgia dell'apparato digerente; Clinica generale e speciale dei singoli segmenti (biennale); Radiologia (biennale); Endoscopia (semestrale); Enzimologia speciale alimentare e nutritiva (semestrale); Epatologia (semestrale); Pancreatologia (semestrale); Idrologia (semestrale). Per l'ammissione al secondo anno di corso gli iscritti dovranno aver superato gli esami del primo anno ed un colloquio per le materie biennali. Scuola di perfezionamento in anestesiologia Art. 93. - La scuola ha la durata di due anni: il numero degli iscritti è limitato a cinque per ogni anno di corso. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: Anatomia; Fisiologia; Fisica; Biochimica; Patologia generale; Farmacologia; Anestesiologia. 2° anno: Fisiologia; Farmacologia; Patologia generale; Cardiologia; Broncopneumologia; Anestesiologia. Per l'ammissione al secondo anno di corso gli iscritti dovranno aver superato gli esami di anatomia, fisica, biochimica ed i colloqui di fisiologia, di farmacologia e di patologia generale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 settembre 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1956 Atti del Governo, registro n. 101, foglio n. 53. - CARLOMAGNO

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