Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1143/1971

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Pubblicato: 04/01/1972 In vigore dal: 18/10/1971 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. 1143

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1143/1971 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1971, n. 1143 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 122 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la "Scuola in radiologia medica e radioterapia" muta la denominazione in quella di "Scuola in radiologia". L'art. 149 relativo alla "Scuola di specializzazione in radiologia medica e radioterapia" che assume la denominazione di "Scuola di specializzazione in radiologia" è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in radiologia Art. 1 Art. 149. - La scuola di specializzazione in radiologia rilascia due diplomi: a) diploma di specializzazione in radiologia; b) diploma di specializzazione in radiologia diagnostica. A) Diploma di specializzazione in radiologia: Durata del corso: 4 anni. Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale iscritti numero ventiquattro). 1° Anno: Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; Anatomia radiologica normale; Fisiologia radiologica; Tecnica radiologica generale; Semeiotica radiologica generale; Fondamenti di radiobiologia; Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: Tecnica e metodologia dell'esame radiologico dei vari organi, apparati e sistemi; Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; Fondamenti di radioterapia; Danni da radiazioni e mezzi di protezione; Dimostrazioni cliniche di diagnostica radiologica; Dimostrazioni cliniche di radioterapia. 3° Anno: Diagnostica radiologica differenziale; Dimostrazione di casistica di roentgendiagnostica con confronto del quadro anatomo-patologico; Radioterapia tradizionale; Curieterapia; Elementi di medicina nucleare; Istrumentario, tecnica e metodiche di applicazione; Dimostrazione di casistica di roentgenterapia con particolare riferimento all'anatomia patologica; Radioterapia con alte energie; Dosimetria. 4° Anno: Moderne tecniche di esplorazione e terapia radiologica; Diagnostica e terapia con isotopi radioattivi somministrati per via interna; Radiodiagnostica e terapia clinica (casistica); Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. B) Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica: Durata del corso: 3 anni. Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale numero diciotto iscritti). 1° Anno: Fisica con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni; Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia; Anatomia radiologica normale; Fisiologia radiologica; Tecnica radiologica generale; Semeiotica radiologica generale; Fondamenti di radiobiologia; Nozioni di statistica e matematica. 2° Anno: Metodica di esporzione dei vari organi ed apparati; Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale; Nozioni generali sulle lesioni da radiazione e mezzi; Moderne tecniche di esplorazione radiologica. 3° Anno: Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati. Diagnostica differenziale. Rapporti con l'anatomia patologica; Radiodiagnostica clinica; Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia. È obbligatorio l'internato. I corsi, per entrambi i diplomi, saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. L'obbligo della frequenza durante tutto l'anno accademico (nove mesi) presso l'istituto di radiologia, sede della scuola, può essere ridotto ad un mese (su concessione del direttore della scuola) per gli specializzandi che fanno parte di istituti, universitari della stessa disciplina che non abbiano la scuola e per gli assistenti di ruolo di primariato della stessa disciplina presso ospedali di prima categoria. Non è consentita l'abbreviazione dei corsi, fatta eccezione per gli specializzati in radiologia diagnostica, che intendano conseguire il diploma di specializzazione in radiologia, i quali potranno essere ammessi al terzo o quarto anno del corso in radiologia, a giudizio del direttore della scuola, in base alla valutazione dei loro titoli. È obbligatorio il superamento degli esami di un corso per l'ammissione al corso successivo. All'art. 143 relativo alla "Scuola di specializzazione in psichiatria" sono inseriti i seguenti nuovi comma: Norme Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico per il 1°, 3° e 4° anno in clinica psichiatrica sede della scuola. Tale internato potrà essere ridotto a non meno di quattro mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico. L'internato è obbligatorio per il 2° anno in neurologia per l'intero anno scolastico, salvo per i medici che prestino regolare servizio in ospedale psichiatrico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi 6, e per i medici che prestino regolare servizio in un reparto neurologico per i quali potrà essere ridotto a non meno di mesi 4. Esami obbligatori per il passaggio all'anno successivo. Numero massimo di iscritti: 6 per ogni anno di corso (totale 24 iscritti). Ammissione per titoli ed esame. Per gli specialisti in neurologia ed in neuropsichiatria infantile potrà esservi un abbuono di 2 anni. Un anno di abbuono per gli specialisti in altre materie affini (Psicologia, medicina generale, neurochirurgia). Tali abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione. Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi a giudizio del direttore della scuola. All'art. 152 relativo alla "Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione" sono inseriti i seguenti nuovi comma: "Non è concesso nessun abbreviamento di corso, ad eccezione dei candidati già in possesso del diploma di anestesiologia, che possono essere ammessi al 3° anno per ottenere il completamento. Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva e una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale". All'art. 156 relativo alla "Scuola di specializzazione in chirurgia vascolare" sono inseriti i seguenti nuovi comma: "L'insegnamento sarà dottrinario e pratico. Gli iscritti hanno l'obbligo di frequenza sia alle lezioni che al tirocinio pratico. Alla fine del triennio gli specializzandi dovranno superare una prova orale-teorica ed una prova clinica prima di essere ammessi all'esame di diploma. L'esame di diploma consisterà nella discussione di una tesi scritta su argomenti di chirurgia vascolare". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 18 ottobre 1971 SARAGAT MISASI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 129. - VALENTINI

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