Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1143/1968
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. 1143
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1143/1968
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1968, n. 1143
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 193 a 201 relativi alla scuola di specializzazione in microbiologia sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in microbiologia Art. 1 Art. 193. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica. Art. 194. - Possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia. Art. 195. - Il corso ha la durata di tre anni ed ha luogo presso l'istituto di microbiologia. Art. 196. - Il numero complessivo degli specializzandi da ammettere alla scuola è di trenta allievi, ripartiti in dieci allievi per ogni anno di corso. Nel caso di domande eccedenti, la selezione verrà effettuata mediante concorso con norme che verranno precisate nel manifesto annuale. Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazioni di corso, dovrà presentare motivata istanza. Art. 197. - La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo o fuori ruolo di microbiologia. Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi e lo supplisca ed un segretario. Art. 198. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei diversi anni del corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale. Art. 199. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1. Chimica microbiologica; 2. Batteriologia generale e tecnica batteriologica; 3. Analisi statistica del dosaggio biologico; 4. Immunologia; 5. Batteriologia speciale; 6. Virologia generale e tecnica virologica; 7. Micologia; 8. Protozoologia; 9. Genetica dei microrganismi; 10. Virologia speciale; 11. Microbiologia degli alimenti; 12. Microbiologia industriale; 13. Metodi e dosaggi microbiologici. Art. 200. - Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari di conferenze su materie e argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola. Art. 201. - L'esame di diploma consterà di una discussione sopra una tesi scritta e di una prova pratica. I candidati non riconosciuti idonei, potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola. Ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove verrà rilasciato un diploma di specialista in microbiologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 ottobre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte di conti, addì 9 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 92. - DI PRETORO
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