Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1135/1954

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 11/12/1954 In vigore dal: 24/09/1954 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1954, n. 1135

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1135/1954 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1954, n. 1135 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di l'arma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 , modificato con regi decreti 30 ottobre 1930, n. 1772 ; 1 ottobre 1931, n. 1380 ; 26 ottobre 1933, n. 2401 ; 13 dicembre 1934, n. 2423 ; 1 ottobre 1936, n. 2076 ; 20 aprile 1939, n. 1067 ; 1 agosto 1941, n. 893 ; 26 marzo 1942, n. 330 ; 5 settembre 1942, n. 1178 ; 21 gennaio 1943, n. 21, con decreto del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre 1947, n. 1735 e con decreti del Presidente della Repubblica 27 marzo 1948, n. 458 ; 30 ottobre 1949, n. 1002 ; 30 maggio 1950, n. 615 ; 11 aprile 1951, n. 471 ; 27 ottobre 1951, n. 1701 ; 31 agosto 1951, n. 1824 ; 25 luglio 1952, n. 1350 ; 16 ottobre 1952, n. 4013 e 27 marzo 1954, n. 734 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 110, relativo alla scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle, è sostituito dal seguente: "La scuola ha la durata di due anni. L'iscrizione alla scuola è limitata per ogni anno accademico a n. 10 allievi. Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° anno: Anatomia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario; Fisiologia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario; Fisiopatologia della cute, delle mucose, dell'apparato genito-urinario; Semeiotica generale delle malattie cutanee e veneree; Storia della specialità; Tecnica dei principali esami di laboratorio. 2° anno: Anatomia e istologia patologica della specialità; Clinica delle malattie veneree (blenorragia-streptobacillosi, IV malattie e forme rare in genere); Clinica della sifilide recente; Clinica delle malattie cutanee; Profilassi; Nozioni introduttive di terapia; Clinica della sifilide tardiva; Clinica delle malattie cutanee più rare; Chimica biologica in rapporto con la specialità; Igiene e disposizioni relative; Medicina legale della specialità; Patologia medica in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree; Patologia chirurgica in rapporto alla dermatologia ed alle malattie veneree". Dopo l'art. 116, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione della "scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali" con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali Art. 1 Art. 117. - È istituita la scuola di specializzazione in clinica delle malattie nervose e mentali che ha sede presso la clinica delle malattie nervose e mentali della Facoltà di medicina e chirurgia. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 118. - La scuola ha la durata di tre anni. L'iscrizione per ogni anno accademico è limitato a n. 10 allievi. Le materie di insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia del sistema nervoso; 2) Fisiologia del sistema nervoso; 3) Psicopatologia. 2° anno: 1) Anatomia patologica delle malattie del sistema nervoso; 2) Elettroencefalografia clinica; 3) Neuropsichiatria infantile. 3° anno: 1) Neuropatologia clinica; 2) Psichiatria clinica e tecnica manicomiale; 3) Psichiatria forense; 4) Craniologia Roentgen; 5) Neurologia oculare; 6) Neuropatologia otorinolaringoiatrica; 7) Neurochirurgia. Art. 119. - Gli allievi del 2° e 3° corso dovranno seguire turni di internato ed esercitazioni di semeiotica secondo gli orari stabiliti dalla direzione della scuola. Art. 120. - Ogni materia di insegnamento è anche materia d'esame alla fine dei singoli corsi. Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 24 settembre 1954 EINAUDI ERMINI Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1964 Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 62. - CARLOMAGNO

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