Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1131/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari.

Pubblicato: 12/11/1968 In vigore dal: 24/09/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1131

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1131/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 settembre 1968, n. 1131 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 197, relativo alla scuola di specializzazione in medicina interna è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in medicina interna Art. 1 Art. 197. - Per essere ammessi alla scuola occorre sostenere un esame di ammissione. Il numero complessivo degli specializzandi non può superare quello di venticinque (cinque per ciascun anno di corso). La durata del corso è di cinque anni. Non sono acconsentite abbreviazioni di corso. È obbligatorio l'internato in clinica medica per lo intero anno solare e tenuto conto delle ferie stabilite per legge. Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti: 1° Anno: Malattie infettive, disreattive e del sangue; Istituzioni di terapia; Anatomia ed istologia patologica (1° corso); Clinica medica generale e terapia medica (1° corso). 2° Anno: Malattie dell'apparato cardiovascolare; Microbiologia e sierologia; Chimica clinica; Anatomia ed istologia patologica (2° corso); Clinica medica generale e terapia medica (2° corso). 3° Anno: Malattie dell'apparato digerente; Malattie renali; Clinica medica generale e terapia medica (3° anno). 4° Anno: Malattie dell'apparato respiratorio; Malattie del sistema nervoso; Clinica medica generale e terapia medica (4° corso). 5° Anno: Malattie del ricambio; Malattie delle ghiandole endocrine; Clinica medica generale e terapia medica (5° corso). Due insegnamenti complementari a scelta fra i seguenti: Parassitologia medica (da frequentarsi al 1° anno); Semeiotica dermatologica (da frequentarsi al 3° anno); Radiologia (da frequentarsi al 5° anno). L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento preventivamente concordato con il direttore della scuola. Gli articoli 219, 220, 221, 222, 223 concernenti la scuola di specializzazione in anestesiologia, che viene trasformata con il presente decreto in scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione, sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione Art. 219. - La scuola si propone di far perfezionare gli aspiranti allo studio ed alla pratica dell'anestesiologia e della rianimazione. La scuola è sotto la direzione del direttore dell'Istituto di clinica chirurgica ed è affidata per l'insegnamento delle materie specifiche e per la parte tecnica ad un docente di anestesiologia, con funzioni di vicedirettore. Disporrà del reparto di anestesiologia, del reparto di rianimazione, dei reparti clinici, dei laboratori e delle attrezzature dell'istituto stesso, ed eventualmente potrà utilizzare i reparti e le attrezzature di altri istituti. Art. 220. - La selezione degli aspiranti ai fini della ammissione sarà fatta in base alla valutazione dei titoli ed, eventualmente, a mezzo di esami. Non saranno concesse abbreviazioni di corso, fatta eccezione per i candidati i quali, già in possesso del diploma di specializzazione in anestesiologia, possono essere ammessi al terzo anno per ottenere il completamento. Art. 221. - La durata della scuola è di tre anni. Il numero massimo complessivo di iscritti per tutti e tre gli anni di corso sarà di 45. L'obbligo della frequenza ai corsi è categorico, e gli iscritti sono tenuti non soltanto a presenziare a lezioni ed a prendere parte ad esercitazioni, ma anche a svolgere un internato. Art. 222. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: Anatomia, biochimica, farmacologia, fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione; Anestesiologia (1° corso); Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione. 2° Anno: Anestesiologia (2° corso); Terapia antalgica; Rianimazione (1° corso). L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta su argomento precedentemente concordato con il direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 settembre 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti addì 2 novembre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 80. - GRECO

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