Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1981

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Pubblicato: 05/04/1982 In vigore dal: 31/10/1981 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1124

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1124/1981 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1124 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Palermo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Riconosciuta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 196, con il conseguente spostamento degli articoli successivi, è inserita la seguente nuova scuola: Scuola speciale per ortottisti-assistenti di oftalmologia Art. 1 Art. 197. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, una scuola speciale di preparazione per ortottisti-assistenti di oftalmologia che ha sede presso la clinica oculistica di questa Università. Art. 198. - La scuola ha lo scopo di dare una preparazione completa, teorico-pratica, istruendo allievi sui problemi della motilità oculare, della ambliopia, delle tecniche diagnostiche della visione binoculare, del trattamento pre e post-operatorio dei pazienti strabici, dei problemi sui vizi di rifrazione e della loro correzione e sulle tecniche diagnostiche in oftalmologia. La durata del corso per conseguire il diploma di ortottista-assistente di oftalmologia è di tre anni. Ne sono titoli di ammissione il possesso di un diploma legalmente valido ai fini dell'iscrizione all'Università ai sensi dell' art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 , e la conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo). Art. 199. - Gli aspiranti all'iscrizione al primo anno di corso sono tenuti a sostenere un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale e in una prova per la conoscenza della lingua straniera. È richiesto un certificato di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo alla funzione visiva. Art. 200. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola è di dodici (quattro per anno di corso). Qualora le domande di iscrizione fossero in numero superiore al numero massimo previsto, il consiglio della scuola si riserva di provvedere ad una scelta tra gli idonei in base ai risultati delle prove di ammissione; gli idonei possono essere ammessi anche in soprannumero in rapporto ai posti che si rendessero vacanti nel corso del secondo e terzo anno. I ripetenti e i fuori corso, qualora riprendano gli studi, sono riammessi in soprannumero. Art. 201. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Gli incarichi di insegnamento sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio di facoltà di medicina e chirurgia, udito il direttore della scuola. Art. 202. - L'anno accademico ha inizio e termine nelle date stabilite dalle leggi in vigore per l'istruzione universitaria. La frequenza è obbligatoria. Art. 203. - Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie dell'insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) elementi di anatomia dell'apparato visivo e del S.N.C.; 2) fisiologia dell'occhio, della motilità oculare, della visione binoculare; 3) ottica fisica e fisiopatologica; 4) ortottica I; 5) psicologia infantile. 2° Anno: 1) elementi di patologia oculare; 2) elementi di farmacologia oculare; 3) elementi di neuro-oftalmologia; 4) nozioni di chirurgia ed assistenza oftalmica; 5) ortottica II. 3° Anno: 1) tecniche semeiologiche dell'apparato visivo I (esame della rifrazione, contattologia, adattometria, campo visivo, senso cromatico); 2) tecniche semeiologiche ed elettrofisiologiche (tonometria e tonografia; ERG, EOG, EMG; ecografia, retinografia, e fluoroangiografia); 3) ortottica III; 4) nozioni di riabilitazione senso motoria infantile; 5) legislazione sanitaria. Art. 204. - L'intero corso di studio è costituito da lezioni teoriche e pratiche ed esercitazioni e dall'obbligo per gli allievi della frequenza obbligatoria ai fini di apprendimento. La frequenza viene comprovata dalla attestazione sul libretto dagli insegnanti e per l'attività pratica dal direttore della scuola. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 205. - Alla fine di ogni anno gli allievi devono sostenere un esame sulle materie di insegnamento. Nel caso in cui i candidati non abbiano superato gli esami prescritti, essi rimarranno nella posizione di ripetenti. Art. 206. - Gli esami di profitto consistono in prove teoriche e pratiche. Art. 207. - Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame di diploma che consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento, assegnata dal direttore della scuola e in una prova pratica stabilita da una commissione esaminatrice. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola ma se al secondo anno non sia loro riconosciuta la idoneità, saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove. Art. 208. - Gli esami di profitto e di diploma si danno in due sessioni, la prima estiva che ha inizio subito dopo la chiusura annuale dei corsi e la seconda autunnale, nel mese che precede l'inizio del nuovo anno accademico. Art. 209. Le commissioni per gli esami di ammissione, di profitto e di diploma sono nominate dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della clinica. Le commissioni per gli esami di ammissione e di profitto sono composte da tre membri: direttore della scuola, presidente, e da due insegnanti della scuola stessa. La commissione per gli esami di diploma è costituita dal direttore della scuola, presidente, e da quattro membri scelti tra gli insegnanti della scuola stessa o altri docenti. Art. 210. - Le tasse e sopratasse annuali a carico degli iscritti restano così destinate: ===================================================================== |Per 4 rate Lire| Lire ===================================================================== tassa annuale di iscrizione | 4.500 |18.000 --------------------------------------------------------------------- soprattassa annuale di esame | 1.750 | 7.000 --------------------------------------------------------------------- stampati, diritti di iscrizione ed ammissione| | esami | 1.750 | 7.000 --------------------------------------------------------------------- contributi per riscaldamento | 7.000 |28.000 --------------------------------------------------------------------- contributi generali per biblioteca e | | laboratorio | 8.000 |32.000 --------------------------------------------------------------------- contributo clinica | 40.000 |160.000 --------------------------------------------------------------------- Totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | |252.000 Art. 211. - Al funzionamento della suddetta scuola si provvederà con il provento delle tasse, sopratasse e contributi dovuti dagli iscritti e con eventuali elargizioni o contributi di enti pubblici e privati. REGOLAMENTO SCUOLE A FINI SPECIALI Scuola di ortottisti assistenti di oftalmologia Sono ammessi al terzo anno della scuola, con l'obbligo di tutti gli esami del terzo anno e della tesi, le diplomate delle scuole speciali per ortottiste ai sensi dell' art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , purchè abbiano esercitato con continuità una attività professionale adeguata e documentata. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1982 Registro n. 41 Istruzione, foglio n. 293

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