Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1123/1977

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Pubblicato: 11/03/1978 In vigore dal: 31/10/1977 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1123

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1123/1977 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1977, n. 1123 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 , e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 186, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in cardiologia. Scuola di specializzazione in cardiologia Art. 1 Art. 187. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica e conferisce il diploma di specialista in cardiologia. Art. 188. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, a professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 189. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalle autorità competenti. Art. 190. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Art. 191. - Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso, e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi. Art. 192. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 193. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) anatomia umana normale ed embriologia dell'apparato cardiovascolare; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I); 3) biochimica e biofisica; 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (I). 2° Anno: 1) anatomia patologica; 2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II); 3) patologia e clinica cardiovascolare (I); 4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II); 5) informatica medica e strumentazione biomedica (II); 6) radiologia (I); 7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari. 3° Anno: 1) anatomia patologica (II) 2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III); 3) patologia e clinica cardiovascolare (II); 4) radiologia (II); 5) terapia medica e farmacologia clinica (I). 4° Anno: 1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV); 2) patologia e clinica cardiovascolare (III); 3) terapia medica e farmacologia clinica (II); 4) terapia chirurgica; 5) terapie intensive cardiologiche. Art. 194. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 195. - Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1977 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1978 Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 176

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