Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1122/1968

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma.

Pubblicato: 07/11/1968 In vigore dal: 21/08/1968 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. 1122

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1122/1968 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. 1122 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Parma. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 , e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 22. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: Ragioneria pubblica; Tecnica delle revisioni di azienda; Tecnica degli scambi e cambi con l'estero (in sostituzione di tecnica del commercio internazionale); Economia e tecnica del credito mobiliare; Ricerca operativa; Teoria delle decisioni e teoria dei giochi. Art. 33. - Dopo il primo comma è aggiunto il seguente, relativo alle norme sulla propedeuticità ed esami della scuola diretta a fini speciali in amministrazione industriale: "Dovranno essere osservate le seguenti precedenze nell'ordine degli esami: l'esame di matematica generale deve precedere gli esami di matematica finanziaria e di statistica metodologica; l'esame di ragioneria 1° deve precedere gli esami di tecnica industriale e commerciale e di tecnica bancaria; l'esame di tecnica e organizzazione aziendale deve precedere l'esame di tecnica industriale e commerciale". Art. 52. - Nel primo elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti quelli di: Fisica nucleare; Astronomia; Chimica generale ed inorganica con elementi di organica. Nel secondo elenco degli insegnamenti complementari del predetto corso di laurea è aggiunto quello di: "cibernetica" mentre sono soppressi i seguenti insegnamenti: Fisica nucleare; Astronomia; Chimica generale ed inorganica con elementi di organica. Art. 53, relativo al predetto corso di laurea in matematica è modificato nel senso che il secondo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti di analisi, geometria, meccanica razionale sono distinti dagli analoghi insegnamenti per il biennio propedeutico di ingegneria". Art. 59. - All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in fisica per entrambi i secondi gruppi, rispettivamente per l'indirizzo generale ed applicativo sono aggiunti i seguenti: Semiconduttori; Ottica; Elettronica nucleare; Elettronica applicata; Fisica sanitaria; Metodi fisici per la biologia. Art. 60, relativo al predetto corso di laurea in fisica è modificato nel senso che viene aggiunto il seguente nuovo comma: "L'insegnamento della biologia generale fondamentale per il corso di laurea in fisica - indirizzo biofisico - è distinto da quello previsto come complementare per i corsi di laurea in scienze naturali e in scienze biologiche". Art. 61, relativo alle norme di propedeuticità ed esami del corso di laurea in fisica è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli insegnamenti di fisica generale, analisi matematica ed esperimentazioni di fisica constano ciascuno di due corsi annuali distinti, il primo propedeutico al secondo, e comportano ciascuno due esami distinti, uno per ogni anno di corso. Gli insegnamenti di laboratorio di fisica per l'indirizzo generale e per gli orientamenti applicativi sono del tutto distinti; essi constano ciascuno di due corsi annuali, uno propedeutico all'altro e comportano ciascuno un esame alla fine di ogni anno di corso del secondo biennio. Gli insegnamenti di complementi di fisica e preparazioni di esperienze didattiche constano ciascuno di due corsi annuali distinti, uno propedeutico all'altro e comportano due esami distinti alla fine di ciascun anno del secondo biennio". Art. 63, relativo alle norme degli esami del corso di laurea in fisica è abrogato e sostituito dal seguente: "Gli esami di analisi 1°, fisica generale 1° ed esperimentazioni di fisica 1° devono precedere rispettivamente gli esami di analisi matematica 2°, fisica generale 20 ed esperimentazioni di fisica 2°. Gli esami di analisi matematica 20 e geometria 1° devono precedere l'esame di meccanica razionale. I due esami di esperimentazioni di fisica devono precedere gli esami di laboratorio di fisica sia per l'indirizzo generale che per gli orientamenti dell'indirizzo applicativo. Gli esami di chimica con esercitazioni di laboratorio e di meccanica razionale devono precedere gli esami degli insegnamenti del secondo biennio stabiliti dal piano degli studi. Per l'indirizzo generale gli esami di istituzione di fisica teorica, metodi matematici della fisica e fisica superiore, devono precedere l'esame di fisica teorica. L'esame di laboratorio di fisica 1° deve precedere l'esame di laboratorio di fisica 2° sia per l'indirizzo generale che per gli orientamenti dell'indirizzo applicativo. Gli esami di complemento di fisica generale 1° e preparazioni di esperienze didattiche 1° devono precedere rispettivamente gli esami di complementi di fisica generale 2° e preparazioni di esperienze didattiche 2°". Art. 64. - È abrogato e sostituito dal seguente: "Ciascun esame consterà di una prova orale che potrà essere integrata da una prova scritta. Gli esami degli insegnamenti di esperimentazioni di fisica e di laboratorio di fisica, che portano lo studente ad esperimentare con le proprie mani, potranno essere integrati da una prova pratica Art. 67. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica (indirizzo organico-biologico) sono aggiunti quelli di: Cinetica chimica; Calcoli chimici e programmazione. Nello stesso corso di laurea (indirizzo inorganico-chimico-fisico) sono aggiunti quelli di: Cinetica chimica; Chimica quantistica; Termodinamica chimica. L'insegnamento complementare di "spettroscopia" muta denominazione in quella di "spettroscopia chimica". Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale sono aggiunti quelli di: Cinetica chimica; Calcoli chimici e programmazione; Termodinamica chimica; Cristallochimica organica. L'insegnamento complementare di "spettroscopia" muta denominazione in quella di "spettroscopia chimica". Art. 77. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti quelli di: Geologia regionale; Geochimica; Sedimentologia; Genetica evoluzionistica; Citologia ed embriologia vegetale. Biennio di studi propedeutici per la laurea in ingegneria Art. 82. - L'elenco degli insegnamenti aggiuntivi per l'ingegneria civile e ingegneria meccanica e soppresso e sostituito dal seguente: 1° Ingegneria civile: a) Disegno 2° (civile); b) Geometria 20; c) Litologia e geologia; d) Tecnologie generali dei materiali. 2° Ingegneria meccanica: a) Geometria 2°; b) Disegno 2° (macchine); c) Tecnologie generali dei materiali; d) Teoria e pratica delle misure; e) Chimica applicata. Art. 83. - L'ultimo comma è abrogato e sostituito dai seguenti: "Gli insegnamenti di analisi, geometria e meccanica razionale sono distinti dagli analoghi insegnamenti per il corso di laurea in matematica". "Gli insegnamenti di disegno 2° (civile) e disegno 2° (macchine) sono distinti per programmi e finalità". Art. 85. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di: Genetica di popolazioni; Genetica evoluzionistica; Ecologia; Ecologia animale; Micologia. Art. 90. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto quello di: "genetica evoluzionistica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 21 agosto 1968 SARAGAT SCAGLIA Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1968 Atti del Governo, registro n. 223, foglio n. 54. - GRECO

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