Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 112/1982

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.

Pubblicato: 31/03/1982 In vigore dal: 06/01/1982 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 112

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 112/1982 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1982, n. 112 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Veduto l' art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Articolo unico Gli articoli 285, 286 e 287, relativi alla scuola di specializzazione in gerontologia e geriatria, sono sostituiti dai seguenti: Art. 285. - La scuola di specializzazione in geriatria e gerontologia ha sede presso l'istituto di gerontologia e geriatria dell'Università di Torino e conferisce il diploma di specialista in geriatria e gerontologia. Art. 286. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 287. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 288. - La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 289. - Il numero massimo degli allievi è di dieci per anno di corso e complessivamente di quaranta iscritti per l'intero corso di studi. Art. 290. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 291. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: farmacologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione nella patologia dell'apparato locomotore (annuale); anatomia e istologia patologica (biennale I); biologia della senescenza (biennale I); fisiopatologia (biennale I); geriatria sociale (biennale I); semeiotica (biennale I); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale I). 2° Anno: principi e tecniche della riabilitazione cardiovascolare e respiratoria (annuale); anatomia e istologia patologica (biennale II); biologia della senescenza (biennale II); fisiopatologia (biennale II); geriatria sociale (biennale II); semeiotica (biennale II); radiologia e radioterapia (biennale I); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale II). 3° Anno: neurologia (annuale); principi e tecniche della riabilitazione neurologica (annuale); psicologia (annuale); radiologia e radioterapia (biennale II); principi e tecniche di materie specialistiche in geriatria (triennale III); clinica geriatrica (biennale I); terapia medica (biennale I); pratica geriatrica extraospedaliera (biennale I). 4° Anno: chirurgia geriatrica (annuale); formazione degli operatori geriatrici (annuale); principi e tecniche della riabilitazione nel campo delle funzioni cerebrali superiori (annuale); principi e tecniche di riattivazione, terapia occupazionale, geragogia (annuale); psicogeriatria (annuale); clinica geriatrica (biennale II); terapia medica (biennale II); pratica geriatrica extraospedaliera (biennale II). Art. 292. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove d'esame. Art. 293. - Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli esami di corso successivi, devono superare le prove d'esame sulle materie impartite durante l'anno. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in geriatria e gerontologia dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 gennaio 1982 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 276

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