Decreto del Presidente della Repubblica
Contabilità
Decreto del Presidente della Repubblica 1118/1986
Adeguamento del limite massimo degli onorari spettanti ai ragionieri e periti commerciali per l'espletamento delle funzioni di sindaco nelle societa' commerciali.
Qual è il limite massimo degli onorari che i ragionieri e periti commerciali possono percepire per le funzioni di sindaco nelle società commerciali secondo il DPR 1118/1986?
Spiegato da FiscoAI
Il DPR 1118/1986 aumenta il compenso massimo che i ragionieri e periti commerciali possono ricevere quando svolgono le funzioni di sindaco (revisore) in una società commerciale. Prima di questo decreto, il limite era fissato a 10 milioni di lire; con questo provvedimento viene portato a 20 milioni di lire. Si tratta di un adeguamento tariffario che riconosce il valore della prestazione professionale di controllo e revisione nelle società. Il decreto integra il precedente DPR 130/1981 e rappresenta un aggiornamento economico delle tariffe professionali per questa categoria di professionisti. L'aumento è stato deliberato sentendo il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali e con il coordinamento di più ministeri (Grazia e Giustizia, Industria e Commercio, Tesoro), nonché il Comitato interministeriale dei prezzi, per garantire che l'adeguamento fosse opportuno e proporzionato.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 1118
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1118/1986
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 1986, n. 1118
## Adeguamento del limite massimo degli onorari spettanti ai ragionieri
e periti commerciali per l'espletamento delle funzioni di sindaco
nelle societa' commerciali.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo unico della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 e l'art. 47 dell'ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1068 ; Visto l'art. 14, penultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 130 , con il quale sono stati apportati adeguamenti alla tariffa per le prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1974, n. 567 ; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1981, n. 313 , con il quale è stato fissato il limite massimo degli onorari spettanti ai ragionieri e periti commerciali per l'espletamento di funzioni di sindaco di società commerciali nella misura di lire dieci milioni; Ritenuta l'opportunità di aumentare il predetto limite a lire ventimilioni; Sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali; Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro; Visto il parere espresso dal Comitato interministeriale dei prezzi; Decreta: Ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 130 , il limite massimo degli onorari spettanti ai ragionieri e periti commerciali per l'espletamento di funzioni di sindaco nelle società commerciali è fissato in L. 20.000.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 dicembre 1986 COSSIGA ROGNONI, Ministro di grazia e giustizia ZANONE, Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: ROGNONI Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1987 Atti di Governo, registro n. 66, foglio n. 11
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Il DPR 1118/1986 disciplina gli onorari professionali dei ragionieri e periti commerciali per l'incarico di sindaco nelle società commerciali, un aspetto rilevante per la determinazione dei compensi di revisione e controllo. Commercialisti e studi professionali consultano questa normativa per comprendere i limiti tariffari applicabili alle funzioni di sindaco, revisore legale e controllo gestionale nelle società di capitali, in relazione alle tariffe professionali e agli ordinamenti della professione.
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