Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1112/1956
Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1112
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1112/1956
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1956, n. 1112
## Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Roma.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile n. 1350, e modificato con i regi decreti 26 ottobre 1939, n. 1734 ; 26 ottobre 1940, n. 2069 ; 4 maggio 1942, n. 565 ; 24 luglio 1942, n. 949 ; 24 agosto 1942, n. 1098 ; 24 ottobre 1942, n. 1672; con decreto luogotenenziale 8 febbraio 1946, n. 242; con decreti del Capo provvisorio dello Stato 12 aprile 1947, n. 461 , e 31 dicembre 1947, n. 1758 e con decreti del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1948, n. 1619 ; 18 luglio 1949, n. 882 ; 20 ottobre 1949, n. 989 ; 20 ottobre 1949, n. 991 ; 20 ottobre 1949, n. 1178 ; 30 ottobre 1949, n. 1152 ; 11 giugno 1950, n. 622 ; 16 novembre 1950, n. 1313 ; 11 maggio 1951, n. 653 ; 27 ottobre 1951, n. 1813 ; 14 aprile 1952, n. 888 ; 16 agosto 1952, n. 2589 ; 19 settembre 1952, n. 1697 ; 11 marzo 1953, n. 565 ; 12 maggio 1953, n. 570 ; 25 agosto 1953, n. 834 ; 26 ottobre 1954, n. 1232 ; 12 febbraio 1955, n. 34 ; 30 giugno 1955, n. 694 ; 19 luglio 1955, n. 760 ; 27 luglio 1955, n. 784 ; 27 agosto 1955, n. 898 ; 25 settembre 1955, n. 931 ; 21 settembre 1955, n. 951 e 4 ottobre 1955, n. 962 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 73. - All'elenco degli Istituti annessi alla Facoltà di medicina e chirurgia è aggiunto quello di "reumatologia". Dopo l'art. 389 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli, relativi alla istituzione delle scuole di perfezionamento in "malattie del fegato e del ricambio" ed in "endocrinologia e medicina costituzionale" e del corso di perfezionamento in "igiene e tecnica ospedaliera" con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio. Art. 390. - Il corso degli studi della scuola di perfezionamento in malattie del fegato e del ricambio ha la durata di due anni. Art. 391. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti: 1) Anatomia e istologia normale e patologica del fegato e delle vie biliari; 2) Fisiopatologia del fegato e del ricambio intermedio; 3) Clinica medica generale (biennale); 4) Malattie del fegato e delle vie biliari (biennale); 5) Malattie del ricambio; 6) Nozioni di microbiologia e parassitologia; 7) Diagnostica funzionale delle malattie del fegato e del ricambio; 8) Controllo radiologico del fegato e delle vie biliari; 9) Principi di terapia generale e dietetica applicati alle malattie del fegato e del ricambio; 10) Terapia chirurgica delle malattie del fegato e del ricambio; 11) Terapia idrologica delle malattie del fegato e del ricambio. Art. 392. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei due anni di corso) e l'ordine e le modalità degli esami verranno stabiliti nel manifesto annuale. Art. 393. - A coloro che avranno superato l'esame di diploma ed una prova pratica stabilita dalla Commissione esaminatrice, verrà rilasciato il diploma di specialista in malattie del fegato e del ricambio. Scuola di perfezionamento in endocrinologia e medicina costituzionale. Art. 394. - Il corso degli studi della scuola di perfezionamento in endocrinologia e medicina costituzionale ha la durata di due anni. Art. 395. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1) Anatomia e psicologia endocrina; 2) Biochimica e farmacodinamica endocrina; 3) Biotipologia umana ed auxologia; 4) Patologia speciale endocrina; 5) Diagnostica e semeiotica endocrina; 6) Genetica morbosa e malattie costituzionali; 7) Terapia endocrina chimica, radiologica chirurgica. Art. 396. - L'ordine degli studi (distribuzione degli insegnamenti nei due anni di corso) e l'ordine e modalità degli esami di profitto verranno stabiliti nel manifesto annuale. Art. 397. A coloro che avranno superato l'esame di diploma, verrà rilasciato il diploma di specialista in endocrinologia e medicina costituzionale. Corso di perfezionamento in igiene e tecnica ospedaliera. Art. 398. - Il corso ha la finalità di preparare un personale tecnico specificatamente idoneo per la direzione sanitaria degli ospedali e per l'edilizia ospedaliera. Art. 399. - Il corso ha la durata di un anno. Art. 400. - Le materie d'insegnamento sono: 1) Storia e metodologia dell'assistenza sanitaria; 2) Igiene generale applicata all'ambiente ospedaliero; 3) Micrografia, batteriologia, chimica e fisica applicata; 4) Epidemiologia e profilassi generali; 5) Architettura ed edilizia ospedaliera; 6) Organizzazione funzionale degli ospedali; 7) Tecnologia delle attrezzature ospedaliere; 8) Igiene dell'alimentazione e dietetologia ospedaliera; 9) Selezione e formazione del personale ospedaliero; 10) Statistica ospedaliera; 11) Legislazione e prassi giuridica ed amministrativa dell'assistenza ospedaliera; 12) Tecnica e metodologia direzionale (deontologia, psicologia, didattica). Art. 401. - Al corso saranno ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ingegneria, architettura che dovranno corrispondere le stesse tasse, soprattasse e contributi fissati per le scuole di perfezionamento e di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia. Art. 402. - Al termine del corso verrà rilasciato un certificato di frequenza e di esami. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 agosto 1956 GRONCHI ROSSI Visto, il Guardasigilli: MORO Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1956 Atti del Governo, registro n. 100, foglio n. 199. - CARLOMAGNO
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