Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1104/1969
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1104
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1104/1969
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1104
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 50. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Fitogeografia ed ecologia vegetale; Etologia; Biochimica applicata; Ecologia animale; Zoologia applicata. Art. 51. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Ecologia vegetale; Biochimica applicata; Biochimica comparata; Biochimica macromolecolare; Enzimologia; Endocrinologia comparata; Analisi biochimico-cliniche; Zoologia applicata; Ematologia comparata. Art. 52. - È modificato nel senso che il settimo e l'ottavo capoverso sono abrogati e sostituiti dai seguenti: "Lo studente non può sostenere l'esame di topografia e cartografia se non ha superato quello di istituzioni di matematiche; l'esame di mineralogia se non ha superato quello di istituzioni di matematiche, di chimica generale ed inorganica con elementi di organica e di fisica sperimentale I; l'esame di geologia se non ha superato quelli di mineralogia, petrografia, paleontologia e geografia fisica; l'esame di geologia applicata se non ha superato quello di geologia, quello di fisica terrestre se non ha superato quello di fisica sperimentale (biennale). È obbligatorio nel secondo biennio la frequenza (internato) per due anni nell'istituto di geologia o di paleontologia o di mineralogia e petrografia per la preparazione di una dissertazione (tesi) sperimentale di laurea e le frequenze (internato) per un anno in uno dei suddetti istituti per la preparazione di una sottotesi sperimentale". Art. 54. - È abrogato e sostituito dal seguente: "Per i corsi di laurea in scienze naturali e in scienze biologiche valgono le seguenti norme: Lo studente del corso di laurea in scienze naturali non può essere ammesso all'esame di fisiologia generale se non ha superato l'esame di anatomia umana; non può essere ammesso all'esame di fisica se non ha superato l'esame di istituzioni matematiche; non può essere ammesso all'esame di chimica organica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; non può essere ammesso all'esame di geologia se non ha superato l'esame di mineralogia e quello di geografia. Lo studente del corso di laurea in scienze biologiche non può essere ammesso all'esame di fisiologia generale se non ha superato l'esame di anatomia umana; non può essere ammesso all'esame di fisica se non ha superato quello di istituzioni di matematiche; non può essere ammesso all'esame di chimica organica se non ha superato l'esame di chimica generale ed inorganica; non può essere ammesso all'esame di chimica biologica se non ha superato l'esame di chimica organica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 55. - CARUSO
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decreto del Presidente della Repubblica 1104/1969 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
Prova gratis Vai alla dashboardNormative correlate
Decreto del Presidente della Repubblica 118/2026
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2024, n. 23, co…
Decreto del Presidente della Repubblica 102/2026
Regolamento recante modifiche al Testo unico delle disposizioni regolamentari i…
Decreto del Presidente della Repubblica 82/2026
Recepimento dell'accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica …
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…
Decreto del Presidente della Repubblica 41/2026
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei m…
Decreto del Presidente della Repubblica 20/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei minis…
Decreto del Presidente della Repubblica 12/2026
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 1° feb…
Decreto del Presidente della Repubblica 202/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2018-2020 per il person…
Altre normative del 1969
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Real Casa Santa dell'Annunziata", con se…
Decreto del Presidente della Repubblica 1364
Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano.
Decreto del Presidente della Repubblica 1363
Autorizzazione al Patronato ACLI per i servizi sociali dei lavoratori ad acquistare un im…
Decreto del Presidente della Repubblica 1362
Istituzione di un corso serale speciale di odontotecnico presso l'istituto professionale …
Decreto del Presidente della Repubblica 1361
Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile "Casa degli infermi poveri" con se…
Decreto del Presidente della Repubblica 1360
Istituzione dell'istituto d'arte di Cascano di Sessa Aurunca.
Decreto del Presidente della Repubblica 1359
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Camerino.
Decreto del Presidente della Repubblica 1358
Istituzione in Vieste di un istituto professionale alberghiero di Stato.
Decreto del Presidente della Repubblica 1357
Altri Decreto del Presidente della Repubblica
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2018-2020 per il personale dirig…
203/2025
Recepimento dell'accordo sindacale relativo al triennio 2021-2023 per il personale dirige…
204/2025
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2021-2023 per il personale dirig…
205/2025
Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva comprendente parte delle acque…
193/2025
Modifiche al regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia, di cui al dec…
189/2025
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, …
176/2025
Vedi tutti i Decreto del Presidente della Repubblica →