Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1096/1966

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania.

Pubblicato: 23/12/1966 In vigore dal: 01/07/1966 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1966, n. 1096

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1096/1966 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 luglio 1966, n. 1096 ## Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Catania, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1955, n. 957 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'istituto anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'istituto universitario pareggiato di magistero di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 4. - L'ultimo comma è abrogato. Art. 5, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione, è modificato nel senso che il penultimo comma è abrogato e sostituito dal seguente: "Avranno diritto ad avere un rappresentante ciascuno nel Consiglio di amministrazione quegli Enti che concorreranno al mantenimento dell'istituto, con una somma non inferiore a L. 2.000.000 (duemilioni) annui". Art. 59, relativo alle disposizioni circa la nomina del direttore amministrativo dell'Istituto è soppresso con Il conseguente spostamento della successiva numerazione. Art. 61. - È abrogato e sostituito dal seguente: All'amministrazione dell'istituto sono assegnati posti di ruolo organico del personale di segreteria delle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva, e del personale ausiliario, di cui alle tabelle nn. 2, 3, 4 e 5 annesse alle presenti modifiche. All'istituto sono inoltre assegnati, per il funzionamento della biblioteca, i posti organici, di cui alla tabella n. 6 annessa alle presenti modifiche. Il personale, di cui ai precedenti commi, è nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, con la qualifica iniziale prevista per ciascuna carriera, In seguito a pubblico concorso, con le norme e modalità previste per il corrispondente personale dipendente dalle Amministrazioni dello Stato. Verranno altresì osservate le norme delle Università statali per quanto concerne le promozioni di tutto il personale in parola. Per effetto delle su indicate modifiche le tabelle numeri 2, 3 e 4 annesse allo statuto, sono soppresse, e sostituite dalle nuove tabelle numeri 2, 3, 4, 5 e 6, annesse alle presenti modifiche. È altresì soppressa la tabella "Tasse, Sopratasse e contributi", in quanto gli stessi sono stati aggiornati nelle misure previste dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 , ai sensi del secondo comma dell'art. 48 dello statuto. Dopo l'art. 71 viene aggiunto il seguente nuovo articolo; Art. 72. - All'atto dell'entrata In vigore delle presenti modifiche, il consigliere di seconda classe, con nove anni di anzianità nella predetta qualifica, sarà Inquadrato, a giudizio del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, nella qualifica di consigliere di prima classe. Le tabelle 1, 2, 3 e 4 annesse allo statuto sono soppresse e sostituite da quelle annesse al presente decreto, firmato d'ordine del Presidente della Repubblica dal Ministro per la pubblica istruzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà Inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 luglio 1966 SARAGAT GUI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1966 Atti dei Governo, registro n. 208, foglio n. 3. - VILLA

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