Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1094/1981
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1094
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1094/1981
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. 1094
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788 e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ;. Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nei suoi pareri; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole di perfezionamento, di specializzazione e delle scuole dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 ; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Art. 1 Articolo unico Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 e 244, relativi alla scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia Art. 236. - La scuola di specializzazione in cardioangiochirurgia ha sede presso la cattedra di cardiochirurgia - centro Blalock - dell'Università di Torino e conferisce il diploma di specialista in cardioangiochirurgia. Art. 237. - La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. Art. 238. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. Art. 239. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione. Art. 240. - Il numero massimo di allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi. Art. 241. - L'ammissione è subordinata all'esito di un concorso per titoli ed esami. Art. 242. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) embriologia e teratologia; 2) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I; 3) patologia chirurgica generale; 4) fisiologia dell'apparato cardiocircolatorio; 5) radiologia generale; 6) semeiotica clinica delle cardiopatie chirurgiche; 7) principi di informatica medica; 8) elementi di ingegneria medica. 2° Anno: 1) anatomia descrittiva e topografica generale con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II; 2) clinica chirurgica generale; 3) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) I; 4) cardioangioradiologia (biennale) I; 5) semeiotica strumentale delle cardiopatie chirurgiche; 6) elementi di anestesia e rianimazione; 7) fisiopatologia respiratoria; 8) fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) I; 9) patologia e clinica delle angiopatie chirurgiche. 3° Anno: 1) anatomia ed istologia patologica con particolare riguardo all'apparato cardiocircolatorio (biennale) II; 2) cardioangioradiologia (biennale) II; 3) semeiotica di laboratorio delle cardiopatie chirurgiche; 4) semeiotica angiologica; 5) cardiologia medica (biennale) I; 6) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) I; 7) principi e tecniche della circolazione extra-corporea; 8) fisiopatologia cardiocircolatoria (biennale) II; 9) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) I; 4° Anno: 1) cardiologia medica (biennale) II; 2) angiologia medica; 3) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) II; 4) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle vasculopatie periferiche; 5) terapia intensiva (biennale) I; 6) patologia e clinica cardiologica pediatrica; 7) cardiochirurgia pediatrica (biennale) I; 8) patologia e clinica delle cardiopatie chirurgiche (biennale) II. 5° Anno: 1) terapia chirurgica e tecnica operatoria delle malattie del cuore e dei grossi vasi (triennale) III; 2) terapia intensiva (biennale) II; 3) cardioangiochirurgia pediatrica (biennale) II; 4) assistenza meccanica cardiocircolatoria. Art. 243. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Art. 244. - Alla fine di ogni corso gli iscritti devono sostenere i relativi esami, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo; per le materie a corso pluriennale l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Alla fine del quinto anno, dopo aver superato tutti gli esami, ha luogo l'esame di diploma consistente nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione e la cui scelta sia stata concordata tra diplomando e direttore della scuola. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981 PERTINI BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA Registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1982 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 252
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