Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1073/1978

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 01/06/1979 In vigore dal: 31/10/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1073

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1073/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1073 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore; approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 109, riguardante la scuola di specializzazione in clinica pediatrica che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in pediatria, è soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in pediatria Art. 1 Art. 109. - La scuola di specializzazione in pediatria ha sede presso la clinica pediatrica e conferisce il diploma di specialista in pediatria. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di diciotto (18) per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: genetica; auxologia; alimentazione; epidemiologia; malattie infettive; clinica pediatrica I. 2° Anno: radiologia; legislazione del minore; organizzazione sanitaria; psicologia pediatrica; oculistica e ortottica; otorino e foniatria; odontoiatria; neonatologia I; chirurgia pediatrica I; pediatria preventiva e sociale I; clinica pediatrica II. 3° Anno: neurologia; psichiatria infantile; nefrologia e urologia; ginecologia pediatrica; neonatologia II; chirurgia pediatrica II; pediatria preventiva e sociale II; cardiologia I; endocrinologia I; ematologia I; immunologia I; gastroenterologia I; clinica pediatrica III. 4° Anno: oncologia; pneumologia; ortopedia e traumatologia; dermatologia; cardiologia II; endocrinologia II; ematologia II; immunologia II; gastroenterologia II; clinica pediatrica IV. La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ciascun anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi, per il conseguimento del diploma di specialista in pediatria, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. L'art. 110, relativo alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia, è soppresso e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia Art. 110. - La scuola di specializzazione in ginecologia e ostetricia ha sede presso la clinica ostetrica e ginecologica e conferisce il diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Il direttore presiede il consiglio della scuola ed è tenuto a dare comunicazioni al preside della facoltà di medicina e chirurgia di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto. Tale consiglio viene costituito da tutti i docenti del corso. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di sedici iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: a) elementi di genetica medica; b) elementi di embriologia; anatomia macro e micro dell'apparato genitale femminile; anatomia della pelvi; c) elementi di fisiopatologia della riproduzione umana; d) fisiologia ostetrica; e) endocrinologia ginecologica ed ostetrica; f) semeiotica e diagnostica ostetrica; g) patologia ostetrica e ginecologica I; h) lingua straniera (inglese) 1. 2° Anno: a) semeiotica e diagnostica ginecologica; b) operazioni ostetriche I; c) anatomia ed istologia patologica della sfera genitale femminile; d) citologia ginecologica; e) patologia ostetrica e ginecologica II; f) diagnostica di laboratorio in ostetricia e ginecologia; g) lingua straniera (inglese) II. 3° Anno: a) puericultura prenatale; b) immunologia ostetrica e ginecologica; c) analgo-anestesia e rianimazione in ostetricia; d) operazioni ostetriche II; e) operazioni ginecologiche I; f) ostetricia e ginecologia forense; g) terapia medica in ostetricia e ginecologia; h) clinica ostetrica e ginecologica I; i) psicosomatica ostetrica e ginecologica; l) lingua straniera (inglese) III. 4° Anno: a) neonatologia; b) urologia ginecologica; c) radio-diagnostica e terapia fisica in ostetricia e ginecologia; d) chirurgia addominale; e) operazioni ginecologiche II; f) clinica ostetrica e ginecologica II; g) lingua straniera (inglese) IV. Gli iscritti, oltre all'obbligo della frequenza alle lezioni, esercitazioni, seminari, ecc., debbono prestare servizio per undici mesi ogni anno accademico. Gli iscritti alla scuola debbono sostenere esami annuali di profitto per le materie in programma nell'anno e l'esame finale di diploma. Per le materie a corsi pluriennali, lo esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. La sessione degli esami di profitto è unica ed è espletata nel mese di novembre. Non può essere iscritto all'anno successivo chi non ha superato gli esami del rispettivo anno di corso. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ginecologia ed ostetricia, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma presentando una dissertazione scritta su un argomento attinente alla specializzazione, oltre ad una relazione sull'attività clinica effettuata durante gli anni di corso e la documentazione dell'attività clinica operatoria personale. Gli articoli 115, 116 e 117, riguardanti la scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione che muta la denominazione in anestesia e rianimazione, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione Art. 115. - La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione ha sede presso l'istituto di anestesiologia e rianimazione e conferisce il diploma di specialista in anestesia e rianimazione. La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione. Il numero massimo degli allievi è di trentasette iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 116. - Le materie di insegnamento sono: 1° Anno: 1) anatomia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 2) biochimica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 3) farmacologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 4) fisica applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 5) fisiologia applicata all'anestesia ed alla rianimazione; 6) anestesiologia I; 7) tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico; 8) aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione; 9) esercitazioni pratiche. 2° Anno: 1) anestesiologia II; 2) terapia antalgica; 3) rianimazione I; 4) esercitazioni pratiche. 3° Anno: 1) rianimazione II; 2) tecniche speciali di anestesia; 3) tecniche speciali di rianimazione; 4) indagini diagnostiche attinenti alla specialità; 5) esercitazioni pratiche. Art. 117. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame separatamente su ciascuna delle materie impartite durante l'anno, ivi comprese quelle a corsi pluriennali. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva e una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami teorici e pratici e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1979 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 392

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