Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1061/1980
Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 1061
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1061/1980
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980, n. 1061
## Modificazioni dello statuto dell'Universita' degli studi di Siena.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Veduto il parere della sezione prima del Consiglio di Stato, n. 1902/74 del 14 febbraio 1975; Considerato che non appare opportuno, al momento , procedere ad una generale revisione delle norme statutarie di tutti gli atenei relative alla direzione delle scuole di specializzazione e perfezionamento e degli istituti nonchè delle scuole dirette a fini speciali, attualmente affidata esclusivamente ai professori di ruolo o fuori ruolo, in attesa del provvedimento relativo allo stato giuridico del personale docente; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico Lo statuto dell'Università di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli 156, 157, 158, 159 e 160, relativi alla scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in ortopedia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti: Scuola di specializzazione in ortopedia Art. 1 Art. 156. - La scuola di specializzazione in ortopedia ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in ortopedia. La scuola comprende un insegnamento teorico e pratico. Art. 157. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine. Art. 158. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale, rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni. Il numero massimo degli allievi è di sette per anno di corso e complessivamente di trentacinque iscritti per l'intero corso di studi. L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami. Art. 159. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: insegnamento pratico: chirurgia generale; pronto soccorso generale; fisioterapia; insegnamento teorico: anatomia dell'apparato locomotore; fisiologia dell'apparato locomotore; semeiotica ortopedica; nozioni di chirurgia generale; bioingegneria dell'apparato locomotore I. 2° Anno: insegnamento pratico: chirurgia generale (con frequenza eventuale in reparti specialistici interessanti per l'apparato locomotore); reparti di pronto soccorso traumatologico; reparti di ortopedia e traumatologia; insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore I; patologia dell'apparato locomotore I; clinica ortopedica I; traumatologia dell'apparato locomotore I; radiologia I; nozioni di chirurgia d'urgenza e pronto soccorso; bioingegneria dell'apparato locomotore II. 3° Anno: insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (in particolare sale di degenza e sale gessi); insegnamento teorico: anatomia ed istologia patologica dell'apparato locomotore II; patologia dell'apparato locomotore II; clinica ortopedica II; traumatologia dell'apparato locomotore II; radiologia II; tecnica operatoria I; apparatoterapia e tecnica degli apparecchi gessati; elementi di reumatologia. 4° Anno: insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore III; clinica ortopedica III; traumatologia dell'apparato locomotore III; tecnica operatoria II; fisiokinesiterapia I; neuropatologia dell'apparato locomotore ed elettrodiagnostica; nozioni di medicina legale. 5° Anno: insegnamento pratico: reparti di ortopedia e traumatologia (frequenza nei reparti operatori); officine ortopediche; insegnamento teorico: patologia dell'apparato locomotore IV; clinica ortopedica IV; traumatologia dell'apparato locomotore IV; tecnica operatoria III; fisioterapia II. Art. 160. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere le prove di esame. Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in ortopedia gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione. Le tasse, sopratasse e contributi della scuola di specializzazione in ortopedia sono così fissate: immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 12.000 tassa annuale di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 200.000 sopratassa annuale di esame . . . . . . . . . . . . . . . . L. 16.000 contributi annui di laboratorio . . . . . . . . . . . . . . L. 14.000 tassa di diploma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 settembre 1980 PERTINI SARTI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1981 Registro n. 14 Istruzione, foglio n. 369
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