Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1060/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo.

Pubblicato: 19/01/1970 In vigore dal: 31/10/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1060

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1060/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. 1060 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli relativi all'ordinamento del corso di laurea in scienze politiche sono abrogati e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Laurea in scienze politiche Art. 1 Art. 11. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze politiche è di quattro anni. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o scientifica. Art. 12. - Il corso degli studi comprende un biennio propedeutico ed un biennio di specializzazione, ordinati secondo i seguenti tre indirizzi: 1) politico-amministrativo; 2) politico-internazionale; 3) politico-sociale. Art. 13. - L'ordinamento didattico per il conseguimento della predetta laurea è quello risultante dalla seguente tabella: Biennio propedeutico: 1° Anno: Istituzioni di diritto pubblico; Storia delle dottrine politiche; Economia politica; Statistica; Storia moderna. 2° Anno: Istituzioni di diritto privato; Diritto costituzionale italiano e comparato; Sociologia; Politica economica e finanziaria. Biennio per l'indirizzo politico-amministrativo: Diritto amministrativo; Diritto del lavoro; Istituzioni di diritto e procedura penale; Scienza delle finanze; Diritto pubblico regionale. Materie opzionali: Storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna; Diritto internazionale; Diritto pubblico dell'economia; Diritto tributario; Diritto parlamentare; Contabilità di Stato; Storia delle istituzioni politiche; Diritto processuale-amministrativo; Scienza dell'amministrazione. Biennio per l'indirizzo politico-internazionale: Materie obbligatorie: Diritto internazionale; Organizzazione internazionale; Storia contemporanea; Diritto commerciale; Geografia politica ed economica; Storia dei trattati e politica internazionale. Materie opzionali: Diritto internazionale privato; Storia e sistemi delle relazioni tra Stato e Chiesa nell'età moderna; Diritto amministrativo; Diritto diplomatico e consolare; Diritto delle comunità europee; Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici; Lingua straniera (terza); Diritto pubblico romano; Storia delle dottrine economiche. Biennio per l'indirizzo politico-sociale: Storia contemporanea; Dottrina dello Stato; Diritto amministrativo; Sociologia politica; Diritto private comparato. Materie opzionali: Storia del pensiero sociologico; Criminologia; Storia dei movimenti sindacali; Scienza delle finanze; Diritto pubblico regionale; Diritto pubblico dell'economia; Legislazione del lavoro; Storia del risorgimento; Storia e istituzioni dei paesi afro-asiatici; Storia delle dottrine economiche. Art. 14. - Alcuni insegnamenti potranno essere mutuati da quelli impartiti dalla facoltà. Art. 15. - Per tutti gli indirizzi è obbligatoria la lingua inglese. Per l'indirizzo politico internazionale sono obbligatorie le lingue inglese e francese. I corsi di lingue sono biennali e comportano un esame alla fine di ogni anno del corso. I corsi di lingue possono essere anticipati al primo biennio. Presso la facoltà sono istituiti i corsi di spagnolo, tedesco, russo ed arabo; una di tali lingue può essere scelta come materia opzionale per l'indirizzo politico-internazionale. Ai fini dell'esame di laurea gli esami di questa terza lingua sono parificati a due esami opzionali. Art. 16. - Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami di diciannove insegnamenti annuali e di due lingue straniere. Art. 17. - Lo studente potrà anticipare al primo biennio un massimo di tre insegnamenti obbligatori per l'indirizzo prescelto per il secondo biennio. Tali insegnamenti anticipati andranno in detrazione al numero di insegnamenti del biennio di specializzazione. Art. 18. - Lo studente dovrà scegliere gli insegnamenti non obbligatori del secondo biennio tra gli insegnamenti indicati come opzionali dell'indirizzo prescelto. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto. Art. 19. - Vengono stabilite le seguenti propedeuticità: 1) non si possono sostenere gli esami di diritto costituzionale italiano e comparato, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto pubblico regionale, se non si è superato l'esame di istituzioni di diritto pubblico; 2) non si possono sostenere gli esami di politica economica e finanziaria e di scienza delle finanze, se non si è superato l'esame di economia politica; 3) non si possono sostenere gli esami di storia contemporanea, storia del risorgimento, storia dei trattati e politica internazionale se non si è superato l'esame di storia moderna. Art. 20. - Norme transitorie - Gli studenti iscritti al 2°, 3° e 4° anno e i fuori corso possono seguire il vecchio piano di studi oppure scegliere un indirizzo previsto dal nuovo corso di laurea. In tale caso verranno convalidate le materie superate e previste dal nuovo corso di laurea ed inoltre possono essere convalidati fino a quattro esami non previsti dal piano di studi prescelto. Di questi quattro esami due vanno in detrazione al numero complessivo delle materie obbligatorie del primo e del secondo biennio. Ai fini dell'ammissione all'esame di laurea bisogna aver superato in ogni caso le seguenti sei materie obbligatorie sul piano nazionale: Istituzioni di diritto pubblico; Diritto costituzionale italiano e comparato; Economia politica; Statistica; Sociologia; Storia moderna. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 8 gennaio 1970 Atti del Governo, registro n. 231, foglio n. 17. - CARUSO

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