Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1047/1978

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova.

Pubblicato: 07/05/1979 In vigore dal: 31/10/1978 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1047

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1047/1978 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. 1047 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Genova. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 , e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 155 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le scuole di specializzazione in patologia generale e in neurofisiopatologia. Il secondo comma dell'art. 297, relativo alla scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1140 , è soppresso e sostituito dal seguente: Il numero massimo di allievi iscrivibili è di trenta per ogni anno di corso. Gli articoli 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401 e 402, relativi alla scuola di specializzazione in medicina nucleare, sono soppressi e sostituiti dai seguenti, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in medicina nucleare Art. 394. - La scuola di specializzazione in medicina nucleare ha sede presso l'istituto scientifico di medicina interna della facoltà di medicina e chirurgia. Art. 395. - La scuola conferisce il diploma di specializzazione in medicina nucleare. Gli anni di studio necessari per conseguire detto diploma sono tre. Art. 396. - Gli insegnamenti per il conseguimento del diploma di specializzazione in medicina nucleare sono così distribuiti nei tre anni di corso: 1° Anno: fisica: con richiami di matematica, nozioni di statistica, informatica e dosimetria; radiobiologia, legislazione e norme generali di radioprotezione; tecnica di acquisizione e memorizzazione dei dati, fotodocumentazione e archiviazione; nozioni di anatomia e fisiologia generale. 2° Anno: teoria dei traccianti; elementi di radiochimica; applicazioni diagnostiche I; tecniche di misure di radioattività. 3° Anno: applicazioni diagnostiche II; applicazioni terapeutiche; radioprotezione e legislazione applicate. Art. 397. - I singoli insegnamenti saranno tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro miglior svolgimento. Art. 398. - Il numero massimo di allievi iscrivibili in corso è di quindici complessivamente. Art. 399. - La frequenza pratica è obbligatoria (dieci mesi all'anno) e deve avvenire in reparti riconosciuti idonei dal consiglio della scuola. L'insegnamento verrà svolto mediante lezioni, esercitazioni, seminari, conferenze, corsi di aggiornamento aperti anche a specialisti, ecc. Gli allievi, per essere ammessi a sostenere gli esami di profitto annuali dovranno avere la firma di frequenza da parte del direttore della scuola. Art. 400. - Gli allievi per conseguire il diploma di specializzazione, oltre ad essere stati approvati in tutti gli esami, dovranno elaborare e discutere una tesi scritta su un argomento concordato con il direttore della scuola. Dopo l'art. 415, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in patologia generale e in neurofisiopatologia. Scuola di specializzazione in patologia generale Art. 416. - La scuola di specializzazione in patologia generale ha sede presso l'istituto di patologia generale della facoltà di medicina e chirurgia. Il corso degli studi ha la durata di quattro anni, suddiviso in due bienni. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza non potranno essere ammessi a sostenere le singole prove di esame. Art. 417. - Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, ai quali, dopo il superamento dell'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specializzazione in patologia generale. Art. 418. - Alla scuola stessa vengono inoltre ammessi i laureati in medicina veterinaria, in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, ai quali, dopo il superamento dell'esame finale, sarà rilasciato il diploma di specializzazione in patologia generale con indirizzo tecnico. Art. 419. - Il numero complessivo degli iscritti non potrà essere superiore ad ottanta per i quattro anni di corso. Art. 420. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: PRIMO BIENNIO (propedeutico) 1° Anno: istituzioni di patologia generale; patologia delle infezioni; epidemiologia e patologia ambientale; immunologia; parassitologia e diagnostica parassitologica. 2° Anno: radiobiologia e patologia da radiazioni; oncologia generale; immunopatologia e analisi immunologiche; analisi chimico-cliniche; fisiopatologia generale I (metabolismo e sistema endocrino). SECONDO BIENNIO (conseguimento del diploma di specializzazione in patologia generale) 3° Anno: diagnostica di laboratorio di citopatologia e citogenetica; diagnostica di laboratorio di batteriologia e virologia; fisiopatologia generale II (termoregolazione, sistema cardiocircolatorio, sangue ed organi emopoietici). 4° Anno: diagnostica oncologica; diagnostica istopatologica; diagnostica ultrastrutturale; fisiopatologia generale III (fegato, sistema digerente, renale, respiratorio). SECONDO BIENNIO (conseguimento del diploma di specializzazione in patologia generale con indirizzo tecnico) 3° Anno: tecniche di batteriologia; tecniche di virologia; tecniche di citologia e citogenetica. 4° Anno: statistica e biometria; colture in vitro: aspetti biologici ed applicativi; tecniche ematologiche; tecniche istologiche ed ultrastrutturali. Art. 421. - Il direttore può stabilire, per un più proficuo conseguimento dei fini della scuola, che siano tenuti corsi complementari e conferenze su materie ed argomenti che abbiano attinenza o affinità con gli insegnamenti impartiti nella scuola stessa. Art. 422. - Per conseguire il diploma di specializzazione, al termine del corso quadriennale, oltre ad aver superato tutti gli esami delle singole materie, è obbligatorio sostenere l'esame finale su una dissertazione scritta, preferibilmente di carattere sperimentale. Scuola di specializzazione in neurofisiopatologia Art. 423. - La scuola di specializzazione in neurofisiopatologia ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia e conferisce il diploma di specializzazione in neurofisiopatologia. Art. 424. - La durata del corso è di tre anni accademici. Art. 425. - Il numero massimo degli allievi iscrivibili è di trenta complessivamente per l'intero corso di studi. Art. 426. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: neuroanatomia; neurofisiologia; elementi di fisica ed elettronica biomedica; informatica e statistica biomedica; neurochimica; neurofarmacologia. 2° Anno: neurofisiopatologia I; neurologia clinica; psichiatria clinica; neurochirurgia; neuroradiologia; elettroencefalografia I. 3° Anno: neurofisiopatologia II; elettroencefalografia II; elettromiografia; tecniche speciali di diagnostica strumentale del sistema nervoso; elettrodiagnostica ed elettroterapia. Art. 427. - Per le discipline svolte in corsi pluriennali l'esame deve essere sostenuto anno per anno. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979 Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 36

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