Quali sono le modalità di attuazione per il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese secondo il DPR 104/1997?
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Il DPR 104/1997 è un regolamento che disciplina il sistema di iniziative e procedure per trasferire conoscenze e innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese, al fine di aumentarne la competitività. Si applica alle attività di trasferimento tecnologico intese come relazione diretta tra domanda e offerta di tecnologia, includendo anche attività preliminari e formative funzionali al processo di trasferimento. Il decreto riguarda principalmente le PMI, le università e gli enti pubblici di ricerca che intendono partecipare a iniziative di trasferimento tecnologico finanziate secondo le modalità previste dalla legge 46/1982. In pratica, il regolamento prevede tre tipologie di attività: l'individuazione dei fabbisogni tecnologici delle PMI con valutazione tecnico-economica; la concreta attuazione di progetti di trasferimento per singole imprese o consorzi di imprese; la costituzione e l'ampliamento di strutture dedicate al trasferimento. Per commercialisti e aziende, questo decreto è rilevante perché definisce i criteri per accedere ai finanziamenti pubblici destinati all'innovazione tecnologica e stabilisce le procedure amministrative e tecniche che le PMI devono seguire per beneficiare di tali agevolazioni.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1997, n. 104
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 104/1997
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1997, n. 104
## Regolamento recante modalita' di attuazione per il trasferimento alle
piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni
tecnologiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46 , concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 , e successive integrazioni e modificazioni; Visto l' articolo 1, comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , che prevede la possibilità per le università e per gli enti pubblici di ricerca non strumentale a carattere nazionale di accedere, per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle iniziative di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46 ; Visto l' articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Considerata l'opportunità di definire con apposito regolamento le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese; Udito il Comitato per il trasferimento tecnologico, costituito ai sensi del citato articolo 3, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 16 maggio 1996; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997; Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Emana il seguente regolamento: Art. 1 O g g e t t o 1. Per promuovere l'accrescimento della competitività tecnologica delle piccole e medie imprese e per favorirne l'accesso alle conoscenze ed alle innovazioni tecnologiche, l'attività di trasferimento tecnologico è configurata quale relazione diretta della domanda e dell'offerta di tecnologia, comprensiva delle attività preliminari e funzionali collegate, anche di tipo formativo, purchè finalizzate a generare un processo di trasferimento; tali attività riguardano: a) l'individuazione dei fabbisogni tecnologici di una pluralità di piccole e medie imprese con l'indicazione di potenziali soggetti attuatori del trasferimento, nonchè con la valutazione tecnico- economica dei costi e dei benefici delle successive iniziative di trasferimento; b) la concreta attuazione dei progetti di trasferimento in favore di una singola piccola e media impresa o di un consorzio di piccole e medie imprese nonchè, anche disgiuntamente, la valutazione di fattibilità tecnico-economica dell'iniziativa di trasferimento; c) la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
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Il DPR 104/1997 è il riferimento normativo per il trasferimento tecnologico alle PMI, disciplinando finanziamenti pubblici per innovazione, ricerca applicata e sviluppo tecnologico. Consulenti aziendali e responsabili di PMI lo consultano per accedere a fondi per progetti di innovazione, valutazione di fattibilità tecnico-economica e costituzione di strutture di trasferimento tecnologico.
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