Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1028/1949

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara.

Pubblicato: 19/01/1950 In vigore dal: 30/10/1949 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1028

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1028/1949 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1949, n. 1028 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Ferrara. Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2255 , e modificato con i regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606 ; 31 dicembre 1929, n. 2400 ; 1 ottobre 1932, n. 1372 ; 27 ottobre 1932, n. 2062 ; 27 dicembre 1934, n. 2448 ; 27 ottobre 1936, n. 2457 ; 27 marzo 1939, n. 1296 ; 9 maggio 1939, n. 1469 ; 26 ottobre 1940, n. 2065 ; 27 aprile 1942, n. 470 ; 5 settembre 1942, n. 1266 ; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 ; Vedute le proposte di modifica allo statuto formulante dalle autorità accademiche della predetta Università; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 56 vengono aggiunti i seguenti nuovi articoli col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. SEZIONE V. - Scuola di perfezionamento per la produzione dello zucchero e dell'alcool. Art. 57. - È istituita presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali una scuola di perfezionamento per l'industria dello zucchero e dell'alcool intitolata al nome di "Serafino Cevasco". Art. 58. - La scuola ha la sua sede presso l'Università degli studi di Ferrara. Essa ha per scopo di impartire lezioni ed esercitazioni pratiche al fine del perfezionamento teorico-pratico nella tecnologia dello zucchero e dell'alcool. Art. 59. - La scuola conferisce un diploma di perfezionamento nella tecnologia dello zucchero e dell'alcool. Art. 60. - Il Consiglio della scuola è composto da tutti gli insegnanti che la costituiscono ed è presieduta dal direttore. Il direttore della scuola è nominato dal rettore su designazione del Consiglio della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali tra i professori di ruolo della Facoltà stessa. Art. 61. - La scuola di perfezionamento impartisce i seguenti insegnamenti: 1) anatomia e fisiologia della bietola; 2) agronomia; 3) difesa antiparassitaria della bietola; 4) chimica agraria; 5) chimica degli zuccheri; 6) principi e metodi di misure chimico-fisiche, in zuccherificio con esercitazioni; 7) chimica delle fermentazioni; 8) microbiologia industriale; 9) tecnologia ed impianti dell'industria saccarifera; 10) teoria e pratica della depurazione dei sughi; 11) teoria e pratica della diffusione; 12) teoria e pratica della concentrazione e coltura dei sughi e sciroppi; 13) controllo della lavorazione; 14) chimica analitica di zuccherificio con esercitazioni. Oltre ai predetti corsi possono essere tenute conferenze di aggiornamento nel campo dell'industria saccarifera. Art. 62. - La durata degli studi del corso di perfezionamento è di un anno. Alla scuola possono essere ammessi i laureati in: 1) chimica; 2) chimica industriale; 3) ingegneria; 4) scienze agrarie. Art. 63. - Il numero massimo degli allievi ammessi alla scuola per ogni anno è di venti. Art. 64. - I candidati all'ammissione alla scuola verranno scelti in base ad un concorso per titoli da valutarsi a giudizio insindacabile del Consiglio della scuola. Art. 65. - Gli iscritti ai corsi sono tenuti alla frequenza ai corsi di lezione e di esercitazione. La frequenza è comprovata dall'attestazione rilasciata dai professori sul libretto di iscrizione. L'attestazione di frequenza è indispensabile ai fini dell'ammissione agli esami. Art. 66. - Le lezioni e le esercitazioni sono tenute nei locali della Università e presso il laboratorio sperimentale della Società produttori zucchero di Ferrara. Art. 67. - Gli iscritti ad corso sono tenuti al pagamento di una tassa di iscrizione e di una sopratassa di esami e di diploma nonchè di un contributo per le esercitazioni di laboratorio, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del Consiglio direttivo della scuola. Art. 68. - Le spese relative al funzionamento della predetta scuola saranno a carico del bilancio ordinario dell'Università di Ferrara. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Dogliani, addì 30 ottobre 1949 EINAUDI GONELLA Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1950 Atti del Governo, registro n. 31, foglio n. 40. - FRASCA

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