Decreto del Presidente della Repubblica
Decreto del Presidente della Repubblica 1010/1975
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.
Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 1010
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1010/1975
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1975, n. 1010
## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 , e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell' art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592 , per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 171, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione. Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione Art. 1 Art. 172. - La scuola ha sede presso la clinica ortopedica dell'Università di Trieste. Il direttore della scuola è il direttore della clinica ortopedica di Trieste. La durata del corso degli studi è di tre anni accademici. È esclusa senza alcuna eccezione l'abbreviazione dei corsi. Possono essere ammessi alla scuola soltanto i candidati che siano in possesso della laurea in medicina e chirurgia. Il numero massimo dei posti disponibili è di dieci per ognuno dei tre anni di corso. L'ammissione alla scuola avviene a seguito di concorso per titoli ed esami. La Frequenza alle lezioni e alle esercitazioni è obbligatoria. Per essere ammessi al secondo e terzo anno occorre aver superato tutti gli esami dell'anno precedente. Art. 173. - Le materie di insegnamento sono distribuite nei tre anni di corso secondo questo piano di studi che gli iscritti alla scuola sono tenuti a rispettare: 1° Anno: 1) principi di anatomia funzionale; 2) fisiopatologia dell'apparato neuromotore; 3) elementi di fisica applicata; 4) elettrodiagnostica ed elettromiografia; 5) medicina assicurativa; 6) psicologia e problemi di psicopatologia della riabilitazione. 2° Anno: 1) semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche; 2) semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche; 3) massoterapia e terapia manuale; 4) cinesiologia, cinesiterapia e ginnastica medica; 5) idroterapia e balneoterapia; 6) climatologia e climatoterapia; 7) rieducazione respiratoria; 8) riabilitazione nei disturbi del linguaggio; 9) rieducazione nei disturbi della visione. 3° Anno: 1) elettroterapia; 2) terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; 3) rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico; 4) rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico; 5) cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche; 6) cinesiterapia e riabilitazione in pediatria; 7) cinesiterapia e riabilitazione in geriatria; 8) ergoterapia e riqualificazione professionale; 9) elementi di protesi ed ortesi. Ammontare delle tasse di immatricolazione L. 5.000; di iscrizione L. 100.000; soprattasse esami L. 7.000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 ottobre 1975 LEONE MALFATTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 16 giugno 1976 Atti di Governo, registro n. 6, foglio n. 78
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