Decreto del Presidente della Repubblica

Decreto del Presidente della Repubblica 1005/1969

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma.

Pubblicato: 05/01/1970 In vigore dal: 30/10/1969 Documento ufficiale

Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 1005

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1005/1969 # DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 1005 ## Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Roma. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 , e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592 ; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 , convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73 ; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 , e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312 ; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche preposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 1 Art. 120. - All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di ingegneria è aggiunto il seguente: Istituto di automatica con gli insegnamenti di: Controlli automatici I; Controlli automatici II; Controlli automatici III; Controlli automatici IV; Tecnica dei controlli automatici (semestrale); Regolazione e servocomandi. Di conseguenza detti insegnamenti non fanno più parte rispettivamente degli istituti di "Elettrotecnica" e di "Macchine a tecnologie-meccaniche". Nello stesso articolo gli insegnamenti sottoelencati passano a far parte degli istituti a fianco indicati: All'istituto di chimica è aggregato l'insegnamento di "Chimica delle radiazioni"; All'istituto di chimica applicata e industriale sono aggregati gli insegnamenti di "Chimica degli impianti nucleari" e di "Tecnologia dei materiali e chimica applicata II"; All'istituto di elettronica è aggregato l'insegnamento di "Elettronica nucleare"; All'istituto di elettrotecnica sono aggregati gli insegnamenti di "Elettrotecnica V (semestrale)", "Impianti nucleari I", "Impianti nucleari II", "Organizzazione industriale", "Fisica del reattore nucleare"; All'istituto di fisica sono aggregati gli insegnamenti di "Fisica atomica", "Fisica nucleare", "Metodi nucleari di analisi tecnologiche", "Misure nucleari"; All'istituto di fisica tecnica è aggregato l'insegnamento di "Termotecnica del reattore"; All'istituto di macchine e tecnologie meccaniche è aggregato l'insegnamento di "Macchine"; All'istituto di matematica applicata è aggregato l'insegnamento di "Complementi di matematica (semestrale)", All'istituto di meccanica applicata alle macchine e aggregato l'insegnamento di "Meccanica delle macchine". Art. 129, relativo al corso di laurea in ingegneria nucleare è modificato nel senso che insegnamenti del triennio di applicazione con i relativi indirizzi sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Triennio di applicazione: 12) Controlli automatici I; 13) Elettronica nucleare; 14) ((Elettrotecnica I)) ; 15) Elettrotecnica V (semestrale); 16) Complementi di matematica (semestrale); 17) Fisica atomica; 18) Fisica del reattore nucleare; 19) Fisica nucleare; 20) Fisica tecnica; 21) Impianti nucleari I; 22) Macchine; 23) Macchine elettriche I; 24) Meccanica delle macchine; 25) Misure elettriche I; 26) Misure nucleari; 27) Scienza delle costruzioni; 28) Tecnologia dei materiali e chimica applicata II; 29) Termotecnica del reattore. Indirizzo A: 30) Impianti nucleari II; 31) Organizzazione industriale; 32) Impianti elettrici I. Indirizzo B: 30) Chimica degli impianti nucleari; 31) Chimica delle radiazioni; 32) Metodi nucleari di analisi tecnologiche. Indirizzo C: 30) Calcolatori elettronici; 31) Controlli automatici; 32) Impianti elettrici I. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969 SARAGAT FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1969 Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 176. - CARUSO

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