Modificazioni agli articoli 9 e 14 e inserimento dell'articolo 13-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967, concernente norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. 1000
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA n. 1000/1976
# DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976, n. 1000
## Modificazioni agli articoli 9 e 14 e inserimento dell'articolo 13-bis
nel decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967,
concernente norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del
commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina.
Art. 1 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' art. 87, comma quinto, della Costituzione ; Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 , che approva il regolamento sulla vigilanza sanitaria delle carni; Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283 , modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 , recante norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'agricoltura e le foreste e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: È approvato l'unito regolamento recante modifiche agli articoli 9 e 14 e l'inserimento dell' art. 13-bis nel decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 , concernente norme sulla disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 novembre 1976 LEONE ANDREOTTI - DAL FALCO - BONIFACIO - MARCORA - DONAT-CATTIN Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1977 Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 28
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