Decreto del Presidente del Consiglio

Decreto del Presidente del Consiglio 452/1997

Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonche' alla licenza d'uso dei programmi.

Pubblicato: 30/12/1997 In vigore dal: 06/08/1997 Documento ufficiale

Quali sono le regole generali che le amministrazioni pubbliche devono seguire quando stipulano contratti per l'acquisto, la locazione di apparecchiature informatiche e le licenze software?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente del Consiglio 452/1997 stabilisce un capitolato generale (un insieme di clausole standard) che tutte le amministrazioni pubbliche italiane devono utilizzare quando acquistano, noleggiano apparecchiature informatiche o sottoscrivono licenze d'uso di programmi. Questo regolamento si applica a tutte le forniture di beni e servizi nel settore dei sistemi informativi automatizzati della pubblica amministrazione, garantendo uniformità e trasparenza nelle procedure di gara. Il capitolato prevede regole precise su: modalità di scelta del fornitore secondo le norme comunitarie, criteri di vigilanza e collaudo, calcolo dei costi, penali per ritardi o scarsa qualità, modalità di consegna, requisiti del personale impiegato, e soprattutto che la proprietà dei programmi sviluppati rimanga all'amministrazione. In pratica, le singole amministrazioni non possono negoziare liberamente i termini contrattuali, ma devono attenersi a questo schema comune, che rappresenta uno strumento di tutela sia per la pubblica amministrazione che per i fornitori, creando certezza e prevedibilità nelle transazioni informatiche pubbliche.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1997, n. 452

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 452/1997 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 1997, n. 452 ## Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonche' alla licenza d'uso dei programmi. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO Visto l' articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , il quale prevede che, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, sono approvati i capitolati contenenti le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione; Udito il parere del Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 5 giugno 1997; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' articolo 12 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 , le forniture di beni e le connesse prestazioni di servizi in materia di sistemi informativi automatizzati. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 12 del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), è il seguente: "Art. 12. - 1. Le clausole generali dei contratti che le singole amministrazioni stipulano in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta dell'Autorità. 2. I capitolati prevedono in ogni caso: a) le modalità di scelta del contraente, secondo le disposizioni della normativa comunitaria; b) i criteri per la vigilanza in corso d'opera, per i collaudi parziali e per il collaudo definitivo; c) i criteri di individuazione delle singole componenti di costo e del costo complessivo; d) le penali per i ritardi, per la scarsa qualità dei risultati, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonchè i poteri amministrativi di decadenza, risoluzione, sostituzione; e) le modalità per la consegna o l'acquisizione dei beni e servizi forniti; f) i criteri e le modalità di eventuali anticipazioni; g) i requisiti di idoneità del personale impiegato dal soggetto contraente; h) le ipotesi e i limiti dell'affidamento da parte dell'aggiudicatario a terzi dell'esecuzione di prestazioni contrattuali; i) il rilievo degli studi di fattibilità ai fini dell'aggiudicazione dei contratti di progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa; l) la dichiarazione che i titolari dei programmi applicativi sviluppati nell'ambito dei contratti di fornitura siano le amministrazioni. 3. In sede di prima applicazione del presente decreto, le amministrazioni possono richiedere la revisione dei contratti in corso di esecuzione o di singole clausole, per adeguarli alle finalità e ai principi, del presente decreto sulla base di indirizzi e criteri definiti dall'Autorità". - Il testo dell' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1: - Per il testo del'art. 12, del citato D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39 , si veda in nota alle premesse.

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