Decreto del Presidente del Consiglio

Decreto del Presidente del Consiglio 434/2000

Regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.

Pubblicato: 31/01/2001 In vigore dal: 23/11/2000 Documento ufficiale

Quali sono le specifiche tecniche e i limiti di qualità stabiliti dal Decreto 434/2000 per benzina e gasolio, e chi è responsabile dei controlli?

Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente del Consiglio 434/2000 recepisce la direttiva europea 98/70/CE e stabilisce le caratteristiche tecniche obbligatorie per i combustibili utilizzati nei veicoli con motore ad accensione comandata (benzina) e ad accensione per compressione (gasolio). L'obiettivo principale è la tutela della salute e dell'ambiente attraverso standard qualitativi uniformi su tutto il territorio nazionale. Il decreto fissa limiti specifici per sostanze inquinanti, in particolare per il benzene (massimo 1% in volume) e gli idrocarburi aromatici totali (massimo 40% in volume nelle benzine), con previsione di ulteriori riduzioni a partire dal 2000. I controlli sulla conformità dei combustibili sono affidati ai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti, che verificano sia i prodotti delle raffinerie italiane che quelli importati. Le raffinerie e i depositi fiscali hanno l'obbligo di comunicare all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente le caratteristiche delle benzine immesse sul mercato, mentre l'ANPA effettua verifiche periodiche e redige relazioni annuali al Parlamento. Le violazioni sono sanzionate con sanzioni amministrative significative (da 30 a 300 milioni di lire, triplicabili in caso di recidiva).

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2000, n. 434

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 434/2000 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 novembre 2000, n. 434 ## Regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l' articolo 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 ; Vista la legge 4 novembre 1997, n. 413 , e in particolare l'articolo 1, comma 1, 2 e 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995 , di recepimento della direttiva 93/12/CE relativa al tenore dello zolfo di taluni combustibili liquidi; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Visto il decreto del Ministro per le politiche comunitarie 28 maggio 1988, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1988 ; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze, 10 febbraio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2000 ; Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada "; Vista la direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998 , relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 giugno 2000, che ha espresso parere positivo sullo schema di provvedimento, salvo che per la parte che si pone in contrasto con disposizioni di legge; Considerato che per quanto riguarda il riferimento alla legge 4 novembre 1997, n. 413 , si tratta di norma ricognitiva di un precetto di legge che non viene modificato ma riportato, alla nota n. 8 dell'allegato I, solo per esigenze di completezza espositiva di valori già stabiliti dalla legge; Considerato altresì che, per quanto riguarda la materia dei composti ossigenati, l'Amministrazione può intervenire in detta materia ai sensi del decreto legislativo n. 280 del 1994 e si è, pertanto, separatamente avviato tale diverso procedimento, eliminando ogni riferimento dal presente regolamento; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentiti il Ministro delle finanze ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce, al fine della tutela della salute e dell'ambiente, le specifiche tecniche relative ai combustibili da utilizzare nei veicoli azionati da un motore ad accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE). Nota al titolo: - Gli estremi di pubblicazione della direttiva 98/70/CE sono riportati in note alle premesse. Note alle premesse: - Si riporta il testo dell' art. 2, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale): "Art. 2. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabilite per l'intero territorio nazionale e per zone particolari dello stesso le caratteristiche merceologiche, aventi rilievo ai fini dell'inquinamento atmosferico, dei combustibili e dei carburanti, nonchè le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione". - Si riporta il testo dell' art. 1, della legge 4 novembre 1997, n. 413 (Misure urgenti per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene): "Art. 1. - 1. A decorrere dal 1 luglio 1998, il tenore massimo consentito di benzene e di idrocarburi aromatici totali nelle benzine è fissato, rispettivamente, nell'1 per cento in volume e nel 40 per cento in volume. 2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è stabilita un ulteriore riduzione, a decorrere dal 1 luglio 2000, del tenore massimo di idrocarburi aromatici nelle benzine, di cui al comma 1, sulla base della normativa comunitaria, valutati i dati forniti dall'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e quelli elaborati dall'Istituto superiore di sanità. 3. Il controllo del tenore di benzene e della frazione aromatica nelle benzine è effettuato dai laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sui carburanti prodotti dalle raffinerie italiane e su quelli importati. I laboratori provvedono a classificare le benzine di cui ai commi 1 e 2 utilizzando, per il benzene, i metodi di cui all'allegato al decreto 28 maggio 1988, n. 214, del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie , con le modifiche di cui al metodo UNICHIM n. 1135 (edizione maggio 1995) e, per gli idrocarburi aromatici totali, il metodo ASTM D 1319 fino alla definizione di apposita metodica disposta con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle finanze. 4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le raffinerie e i depositi fiscali inviano all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente le informazioni inerenti le caratteristiche delle benzine esitate sul mercato interno. 5. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente provvede ad effettuare i controlli necessari a verificare l'attendibilità delle informazioni ricevute dalle raffinerie e dai depositi fiscali. Dei risultati delle verifiche così effettuate l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente riferisce al Parlamento mediante una relazione annuale. 6. L'immissione in consumo di benzine non rispondenti a quanto stabilito nei commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da lire 30 milioni a lire 300 milioni. In caso di recidiva la sanzione amministrativa è triplicata". - La legge 23 agosto 1988, n. 400 , reca: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri". - La direttiva 98/70/CE del 28 dicembre 1998 , relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/21/CEE del Consiglio è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. L 350/58 del 28 dicembre 1998 . - Il decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 280 , recante: Attuazione della direttiva del Consiglio 5 dicembre 1985, n. 85/536/CEE e della direttiva della Commissione 29 luglio 1987, n. 87/441/CEE , relative al risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburanti di sostituzione, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1994, n. 107.

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Il Decreto 434/2000 è il riferimento normativo italiano per la qualità della benzina e del gasolio, disciplinando specifiche tecniche, limiti di benzene e idrocarburi aromatici, e obblighi di comunicazione per raffinerie e depositi fiscali. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare la conformità normativa dei combustibili, gli obblighi di tracciabilità e documentazione, e le sanzioni amministrative previste per l'immissione in consumo di carburanti non conformi. La normativa interessa direttamente le aziende del settore petrolifero, i distributori di carburanti e le imprese soggette a controlli doganali.

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