Decreto del Presidente del Consiglio

Decreto del Presidente del Consiglio 412/1997

Regolamento recante l'individuazione delle attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attivita' di vigilanza puo' essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro.

Pubblicato: 01/12/1997 In vigore dal: 14/10/1997 Documento ufficiale

Quali attività lavorative sono considerate a rischio particolarmente elevato secondo il Decreto 412/1997 e chi può esercitare la vigilanza su di esse?

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Il Decreto del Presidente del Consiglio 412/1997 identifica specifiche attività lavorative caratterizzate da rischi particolarmente elevati per cui gli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali possono esercitare attività di vigilanza sulla sicurezza. Le attività individuate riguardano principalmente il settore delle costruzioni edili e di genio civile, compresi lavori di costruzione, manutenzione, demolizione, scavi, montaggio di elementi prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie, nonché lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. Questo decreto rappresenta l'attuazione dell'articolo 23 del decreto legislativo 626/1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. La vigilanza deve essere esercitata previa informazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, secondo programmi concordati periodicamente per evitare sovrapposizioni di interventi. Il provvedimento tiene conto della frequenza e gravità degli infortuni in questi settori, nonché della diffusione di rapporti di lavoro irregolari che possono compromettere le condizioni di sicurezza.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1997, n. 412

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 412/1997 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 ottobre 1997, n. 412 ## Regolamento recante l'individuazione delle attivita' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attivita' di vigilanza puo' essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI su proposta DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE e DEL MINISTRO DELLA SANITÀ Visto l' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 , il quale prevede l'individuazione delle attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l'attività di vigilanza può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro; Visto l' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 , recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Considerato il rischio di infortuni per frequenza e gravità; Considerata la peculiarità delle condizioni di lavoro e la incidenza infortunistica, in termini di frequenza e di gravità delle conseguenze, desumibile dai dati statistici, nonchè la frequenza dei rapporti di lavoro irregolari che possono influire negativamente sulle condizioni di sicurezza nel settore delle costruzioni edili e di genio civile, dei lavori in sotterraneo e in galleria, mediante cassoni in aria compressa e subacquei; Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 giugno 1997; Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 1. Le attività comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro può essere esercitata anche dai servizi di ispezione del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro, sono: a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi; b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei. 2. La vigilanza di cui al comma 1 è esercitata previa informazione al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio e secondo programmi concordati periodicamente anche al fine di evitare sovrapposizione di interventi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 ottobre 1997 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Prodi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanità Bindi Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1997 Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 394 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 23, comma 2, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE , 89/654/CEE , 89/655/CEE , 89/656/CEE , 90/269/CEE , 90/270/CEE , 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, come modificato dall' art. 10 del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 ), è il seguente: " 2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la Commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza dell'unità sanitaria locale competente per territorio". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. - La legge 14 gennaio 1994, n. 20 , reca: "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti".

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