Decreto del Presidente del Consiglio

Decreto del Presidente del Consiglio 366/1992

Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Pubblicato: 21/08/1992 In vigore dal: 04/06/1992 Documento ufficiale

Quali sono le funzioni e l'organizzazione della segreteria della Conferenza permanente Stato-Regioni secondo il DPCM 366/1992?

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Il DPCM 366/1992 disciplina l'organizzazione e il funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. La segreteria opera sotto la direzione del presidente della Conferenza e fornisce il supporto organizzativo e amministrativo necessario per le attività della Conferenza stessa, dei comitati generali e degli organismi misti Stato-regioni. In pratica, la segreteria gestisce gli adempimenti preliminari e successivi alle riunioni, svolge attività istruttorie connesse alle competenze della Conferenza, mantiene un archivio ordinato di ordini del giorno, verbali, relazioni e atti, e supporta le commissioni, comitati e gruppi di lavoro operanti nell'ambito della Conferenza. Questo decreto rappresenta un elemento fondamentale per garantire il coordinamento tra lo Stato centrale e gli enti territoriali, assicurando che le decisioni assunte dalla Conferenza siano adeguatamente documentate, comunicate e archiviate secondo criteri organizzativi definiti.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1992, n. 366

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 366/1992 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1992, n. 366 ## Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visti gli articoli 12 e 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 , recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 , recante riordinamento delle funzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e degli altri organismi a composizione mista Stato- regioni; Viste le ulteriori disposizioni riguardanti la predetta Conferenza permanente e, in particolare, l' art. 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86 , gli articoli 1 e 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57 , l' art. 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, gli articoli 4, comma 2 , e 16, commi 3 e 4 , della legge 2 dicembre 1991, n. 390, nonchè l'art. 4, comma 1, lettera e) , e commi 13 , 15 e 16 , della legge 30 dicembre 1991, n. 412 ; Visto il proprio decreto in data 16 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1989 - serie generale - n. 62, recante istituzione dell'ufficio di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Visto il proprio decreto in data 31 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 1991 - serie generale - n. 60, recante individuazione, ai sensi dell' art. 6 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 , dei comitati generali a competenza integrata funzionale di cui si avvale la Conferenza permanente; Considerato che il supporto organizzativo alle attività della predetta Conferenza permanente assicurato, in prima attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400 , dall'ufficio di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 febbraio 1989, non appare adeguato e conforme alle disposizioni legislative qui richiamate in premessa e che, conseguentemente, è necessario adottare un regolamento per la disciplina della organizzazione e del funzionamento della segreteria di cui all' art. 12, commi 3 e 4, della legge n. 400 del 1988 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992; Di concerto con il Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali; ADOTTA il seguente regolamento Art. 1 Attività della segreteria 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita la segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 2. Le espressioni abbreviate "segreteria", "Conferenza" e "comitati generali" nel presente decreto corrispondono rispettivamente alle parole "segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui all' art. 12, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano" di cui al comma 1 del medesimo art. 12 e "comitati generali a competenza integrata funzionale" di cui all' art. 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 . 3. La segreteria opera alle dipendenze e secondo gli indirizzi del presidente della Conferenza e, ai fini dell'esercizio delle funzioni della Conferenza, dei comitati generali e degli organismi a composizione mista Stato-regioni di cui si avvale ai sensi dell' art. 6, comma 3, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 , provvede: a) agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Conferenza e dei comitati generali, ivi compresa l'informazione relativa alle determinazioni assunte; b) alle attività istruttorie connesse alle attribuzioni della Conferenza e dei comitati generali, anche in collegamento con uffici serventi organi dello Stato, delle regioni e delle province autonome; c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.P.C. M. 26 OTTOBRE 1995, N. 589)) ; d) ad ordinare in apposito archivio, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del citato decreto legislativo, gli ordini del giorno, i verbali, le relazioni, gli atti, i provvedimenti ed ogni altra documentazione formata in relazione all'attività della Conferenza, dei comitati generali e degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni; e) agli adempimenti strumentali all'attività delle commissioni, dei comitati e dei gruppi di lavoro operanti nell'ambito della Conferenza.

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Il DPCM 366/1992 regola la segreteria della Conferenza permanente Stato-Regioni, disciplinando le funzioni di supporto amministrativo, gestione documentale e coordinamento tra enti territoriali. Professionisti che operano nel diritto amministrativo e negli affari istituzionali consultano questa normativa per comprendere i meccanismi di raccordo tra Stato, regioni e province autonome, nonché le procedure di istruttoria e archiviazione degli atti della Conferenza.

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