Decreto del Presidente del Consiglio

Decreto del Presidente del Consiglio 311/1997

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 94 / 54 /CE e 96/21/CE recanti modifiche della direttiva 79 / 112 /CEE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari destinati al consumatore.

Pubblicato: 18/09/1997 In vigore dal: 28/07/1997 Documento ufficiale

Quali sono le principali modifiche introdotte dal DPCM 311/1997 in materia di etichettatura dei prodotti alimentari confezionati in atmosfera protettiva?

Spiegato da FiscoAI
Il DPCM 311/1997 attua in Italia le direttive europee 94/54/CE e 96/21/CE, introducendo importanti chiarimenti sulla disciplina dell'etichettatura dei prodotti alimentari. La norma si applica a tutti i prodotti alimentari confezionati destinati al consumatore finale e riguarda principalmente i produttori, i confezionatori e i distributori di alimenti. La principale innovazione riguarda i gas di imballaggio utilizzati per la conservazione in atmosfera protettiva: il decreto stabilisce che questi gas NON devono essere considerati ingredienti e pertanto NON è obbligatorio indicarli nell'elenco degli ingredienti del prodotto. Questo rappresenta un significativo alleggerimento degli obblighi informativi, poiché i gas (come azoto, anidride carbonica e argon) utilizzati per mantenere la freschezza degli alimenti non alterano la composizione del prodotto finale e non devono quindi essere dichiarati in etichetta.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 1997, n. 311

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 311/1997 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 luglio 1997, n. 311 ## Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 94 / 54 /CE e 96/21/CE recanti modifiche della direttiva 79 / 112 /CEE concernente l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari destinati al consumatore. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , che, in attuazione alla direttiva 79 / 112 / CEE del Consiglio del 18 dicembre 1978, e successive modifiche, disciplina l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari; Visto, in particolare, l'articolo 29 del predetto decreto legislativo n. 109 / 1992 , il quale prevede che le relative disposizioni possono essere modificate con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità, in attuazione di norme comunitarie; Considerato che i gas di imballaggio impiegati per il confezionamento degli alimenti in atmosfera protettiva non sono da considerare ingredienti ai sensi dell' articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 109 / 1992 e non è richiesta, di conseguenza, l'indicazione degli stessi nell'elenco degli ingredienti; Vista la direttiva 94 / 54 / CE della Commissione del 18 novembre 1994, recante modifiche alla direttiva 79 / 112 / CEE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonchè la relativa pubblicità; Vista la direttiva 96 / 21 / CE della Commissione del 29 marzo l996, recante modifiche alla predetta direttiva 94 / 54 / CE; Visto l' articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Ritenuta la necessità di dare attuazione alle direttive 94 / 54 / CE e 96 / 21 / CE; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Prodotti confezionati in atmosfera protettiva 1. L'allegato II del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 , così come modificato dal decreto del P residente del Consiglio dei Ministri 6 febbraio 1996, n. 175, è sostituito dall'allegato del presente regolamento. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell' art. 29, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 , è il seguente: "3. Le disposizioni del presente decreto possono essere modificate o integrate, in attuazione di norme comunitarie in materia con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità". - Il testo dell' art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 109 / 1992 è il seguente: "1. Per ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata". Nota all'art. 1: - L'allegato II del D.Lgs. n. 109/1992 così come modificato dal D.P.C.M. 6 febbraio 1996, n. 175 , era il seguente: "INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTE DESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIA SEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DAL NUMERO CE. Acidificanti Addensanti Agenti di carica Agenti di resistenza Agenti di rivestimento Agenti di trattamento della farina Agenti lievitanti Amidi modificati (1) Antiagglomeranti Antiossidanti Antischiumogeni Coloranti Conservanti Correttori di acidità Edulcoranti Emulsionanti Esaltatori di sapidità Gas propulsore Gelificanti Sali di fusione (2) Stabilizzanti Umidificanti- (1) Non è obbligatorio indicare il nome specifico o il numero CE. (2) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso".

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