Quali sono le caratteristiche e le modalità di apposizione del contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere protette da diritto d'autore?
Spiegato da FiscoAI
Il Decreto del Presidente del Consiglio n. 31/2009 disciplina il contrassegno che la SIAE (Società Italiana Autori ed Editori) deve apporre sui supporti fisici contenenti opere protette, come CD, DVD e software multimediali destinati alla commercializzazione. Il contrassegno rappresenta una garanzia che i diritti d'autore sono stati regolarmente corrisposti e serve a prevenire la contraffazione e la distribuzione illegale di opere dell'ingegno. Il regolamento stabilisce che il contrassegno deve contenere elementi identificativi specifici: il titolo dell'opera, il nome dell'autore e del produttore, un numero progressivo per ogni copia e l'indicazione della destinazione (vendita, noleggio o altra distribuzione). Il contrassegno deve avere caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altri supporti, garantendo così l'autenticità del prodotto. Per i software utilizzati esclusivamente su elaboratore elettronico, è possibile sostituire il contrassegno fisico con dichiarazioni identificative preventive rese alla SIAE, a condizione che il software non contenga opere audiovisive intere o loro parti eccedenti il 50% dell'opera originale. L'apposizione materiale del contrassegno può essere delegata dal produttore a terzi, ma rimane responsabilità della SIAE il controllo e il rilascio, con oneri a carico dei richiedenti.
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Riferimento normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2009, n. 31
Testo normativo
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 31/2009
# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2009, n. 31
## Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti,
ai sensi dell'articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.
(09G0039)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 , concernente la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio; Visto il regolamento di esecuzione approvato con regio-decreto 18 maggio 1942, n. 1369 ; Visto l' articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , come introdotto dall' articolo 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248 , recante nuove norme di tutela del diritto d'autore e, in particolare, i commi 3, 4, e 6; Sentita la Società italiana degli autori e degli editori (SIAE); Sentite le associazioni di categoria interessate; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 febbraio 2009; Su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali; Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , come modificato dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 , le caratteristiche del contrassegno, ivi comprese le dichiarazioni identificative sostitutive del contrassegno medesimo, da apporre sui supporti di cui al comma 1 del medesimo articolo 181-bis prodotti successivamente all'entrata in vigore della legge n. 248/2000 , nonchè la collocazione e i tempi per il suo rilascio da parte della Società italiana degli autori e degli editori (SIAE). 2. Sono legittimamente circolanti, ai sensi del citato articolo 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , i supporti prodotti entro la data di entrata in vigore della legge 18 agosto 2000, n. 248 , purchè conformi alla legislazione previgente in materia di contrassegno e di tutela del diritto d'autore, nonchè i supporti prodotti dopo l'entrata in vigore della medesima legge n. 248/2000 e conformi alle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2001, n. 338 , come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2002, n. 296 . Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 22 aprile 1941, n. 633 , recante: «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio 1941, n. 166. - Il regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369 , recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633 , per la protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1942, n. 286. - La legge 18 agosto 2000, n. 248 , recante «Nuove norme di tutela del diritto d'autore»" è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2000, n. 206. - Il testo dell' art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , introdotto dall' art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248 , è il seguente: «Art. 181-bis. - 1. Ai sensi dell'art. 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonchè su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'art. 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro. Analogo sistema tecnico per il controllo delle riproduzioni di cui all'art. 68 potrà essere adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di accordi tra la S.I.A.E. e le associazioni delle categorie interessate. 2. Il contrassegno è apposto sui supporti di cui al comma 1 ai soli fini della tutela dei diritti relativi alle opere dell'ingegno, previa attestazione da parte del richiedente dell'assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. In presenza di seri indizi, la S.I.A.E. verifica, anche successivamente, circostanze ed elementi rilevanti ai fini dell'apposizione. 3. Fermo restando l'assolvimento degli obblighi relativi ai diritti di cui alla presente legge, il contrassegno, secondo modalità nelle ipotesi previste nel regolamento di cui al comma 4, che tiene conto di apposite convenzioni stipulate tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, può non essere apposto sui supporti contenenti programmi per elaboratore disciplinati dal decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 , utilizzati esclusivamente mediante elaboratore elettronico, sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime. In tali ipotesi la legittimità dei prodotti, anche ai fini della tutela penale di cui all'art. 171-bis, è comprovata da apposite dichiarazioni identificative che produttori e importatori preventivamente rendono alla S.I.A.E. 4. I tempi, le caratteristiche e la collocazione del contrassegno sono individuati da un regolamento di esecuzione da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite la S.I.A.E. e le associazioni di categoria interessate, nei termini più idonei a consentire la agevole applicabilità, la facile visibilità e a prevenire l'alterazione e la falsificazione delle opere. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, resta operativo il sistema di individuazione dei tempi, delle caratteristiche e della collocazione del contrassegno determinatosi sotto la disciplina previgente. Le spese e gli oneri, anche per il controllo, sono a carico dei richiedenti e la loro misura, in assenza di accordo tra la S.I.A.E. e le categorie interessate, è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il comitato consultivo permanente per il diritto di autore. 5. Il contrassegno deve avere, comunque, caratteristiche tali da non poter essere trasferito su altro supporto. Deve contenere elementi tali da permettere la identificazione del titolo dell'opera per la quale è stato richiesto, del nome dell'autore, del produttore o del titolare del diritto d'autore. Deve contenere altresì l'indicazione di un numero progressivo per ogni singola opera riprodotta o registrata nonchè della sua destinazione alla vendita, al noleggio e a qualsiasi altra forma di distribuzione. 6. L'apposizione materiale del contrassegno può essere affidata anche in parte al richiedente o ad un terzo da questi delegato, i quali assumono le conseguenti responsabilità a termini di legge. I medesimi soggetti informano almeno trimestralmente la S.I.A.E. circa l'attività svolta e lo stadio di utilizzo del materiale consegnato. Ai fini della tempestiva apposizione del contrassegno, fuori dei casi in cui esista apposita convenzione tra il produttore e la S.I.A.E., l'importatore ha l'obbligo di dare alla S.I.A.E. preventiva notizia dell'ingresso nel territorio nazionale dei prodotti. Si osservano le disposizioni di cui al comma 4. 7. Nei casi di cui al comma 6, la S.I.A.E. e il richiedente possono concordare che l'apposizione del contrassegno sia sostituita da attestazione temporanea resa ai sensi del comma 2, corredata dalla presa d'atto della S.I.A.E. 8. Agli effetti dell'applicazione della legge penale, il contrassegno è considerato segno distintivo di opera dell'ingegno.». Nota all'art. 1: - Per il testo dell' art. 181-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633 , introdotto dall' art. 10 della legge 18 agosto 2000, n. 248 , si veda nelle note alle premesse.
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Il decreto regola il contrassegno SIAE per la tutela del diritto d'autore, diritti connessi e protezione delle opere dell'ingegno su supporti fisici. Produttori, importatori e distributori devono conformarsi alle disposizioni su contrassegno, dichiarazioni identificative e tracciabilità dei prodotti. Commercialisti e consulenti aziendali lo consultano per verificare la conformità normativa nella commercializzazione di software, musica, film e contenuti multimediali, nonché per comprendere gli obblighi di comunicazione trimestrale alla SIAE e le responsabilità legali in caso di falsificazione.
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