Decreto del Presidente del Consiglio

Decreto del Presidente del Consiglio 233/1993

Regolamento concernente la rimozione del limite massimo fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Pubblicato: 17/07/1993 In vigore dal: 27/04/1993 Documento ufficiale

Quali sono i requisiti di statura per l'ammissione ai concorsi pubblici per vigili del fuoco nel Corpo nazionale secondo il DPCM 233/1993?

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Il DPCM 233/1993 modifica la normativa precedente relativa ai requisiti di altezza per l'accesso ai concorsi pubblici nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In precedenza, il DPCM 411/1987 prevedeva un limite massimo di statura di 1,80 metri, oltre al minimo di 1,65 metri. Questo decreto abroga il limite massimo, mantenendo solo il requisito minimo di 1,65 metri di altezza per tutti i candidati, indipendentemente dal genere. La modifica risponde alla richiesta del Ministero dell'interno ed è stata adottata dopo consultazione delle organizzazioni sindacali e della Commissione nazionale per la parità tra uomo e donna, in conformità ai principi della legge 874/1986 che vieta discriminazioni basate sull'altezza nei concorsi pubblici. Questa norma si applica a tutti i concorsi per l'ammissione a posti di vigile del fuoco banditi successivamente all'entrata in vigore del decreto.

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Riferimento normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1993, n. 233

Testo normativo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI n. 233/1993 # DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1993, n. 233 ## Regolamento concernente la rimozione del limite massimo fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 13 dicembre 1986, n. 874 , contenente norme relative ai limiti di altezza per la partecipazione a concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 22 luglio 1987, n. 411, contenente specifici limiti di altezza per la partecipazione a concorsi pubblici ed in particolare l'art. 3, punto 2, che prevede per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco un'altezza non inferiore a m 1,65 e non superiore a m 1,80; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335 , concernente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo 10 febbraio 1990 che reca, tra l'altro, la definizione dei nuovi profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Vista la richiesta motivata del Ministero dell'interno Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi, di cui alla nota n. 3045/16 datata 27 marzo 1993, relativa alla modifica del sopracitato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 411 datato 22 luglio 1987 concernente la rimozione del limite massimo di statura fissato in m 1,80 per l'ammissione ai concorsi pubblici per i vigili del fuoco; Ritenuto, pertanto, di dover abrogare detto limite massimo di statura attualmente vigente per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco; Sentite le organizzazioni sindacali del personale dei vigili del fuoco maggiormente rappresentative sul piano nazionale; Sentita la commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l' art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 febbraio 1993; ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 L' art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411 , è sostituito dal seguente: "Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65". AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L' art. 1 della legge n. 874/1986 così recita: "Art. 1. - L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'art. 2". - L'art. 2 della medesima legge così recita: "Art. 2. - Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite. La norma di cui all'art. 1 non si applica ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Il testo dell' art. 3 del D.P.C.M. n. 411/1987 , come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente: "Art. 3 (Ministero dell'interno: Polizia di Stato e Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. Per l'ammissione ai concorsi per la nomina ad allievo agente, ad allievo vice ispettore, a vice commissario della Polizia di Stato e per i candidati al concorso per l'ammissione al corso quadriennale presso l'Istituto superiore di Polizia di Stato è richiesta una statura non inferiore a m 1,65 per gli uomini e a m 1,58 per le donne. 2. Per l'ammissione ai concorsi a posti di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco è richiesta una statura non inferiore a m 1,65".

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Il DPCM 233/1993 rappresenta un'importante modifica ai requisiti di accesso ai concorsi pubblici nel settore della protezione civile e dei servizi antincendi, eliminando discriminazioni legate alla statura. La normativa si inserisce nel quadro della legge 874/1986 sulla parità nei concorsi pubblici e del DPCM 411/1987 sui limiti di altezza, garantendo conformità ai principi di non discriminazione e pari opportunità nelle amministrazioni pubbliche.

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